Avv. Maria Cecere
20 Mar
20Mar

In quest'articolo chiariremo brevemente cosa si intende per assegno di invalidità, a chi è rivolto e soprattutto come è possibile accedere a tale tipo di prestazione. 

L'assegno di invalidità è una prestazione di natura economica, di durata, attribuita dall'Ente Previdenziale INPS
Si concreta sostanzialmente in un assegno mensile, erogato previa apposita domanda, in favore di tutti coloro la cui capacità lavorativa ha subito un'alterazione, nonché mutamento, in senso peggiorativo.

Orbene, se ne deduce che il richiedente dovrà essere un lavoratore, dipendente o autonomo, che abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa. Tale riduzione deve essere inferiore a meno di un terzo delle proprie capacità a causa di infermità di natura fisica o psichica

Proprio tale riduzione, rappresenta un requisito essenziale per accedere a tale tipo di prestazione. 

MA A CHI E' RIVOLTO L'ASSEGNO DI INVALIDITA'???

INPS concede l’Assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:

  • Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.
  • L’erogazione dell’Assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa ma è ridotta nell’importo.

L'Assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennaleDopo tre riconoscimenti consecutivi, l'Assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.


La domanda che ci viene posta con maggior frequenza riguarda l'ammontare dell'assegno di invalidità: 

"Avvocato ma quanto mi spetta???"

La risposta è che non esiste un quantum univoco attribuito di diritto ed in automatico alla proposizione della domanda, bensì l'importo, laddove ne sussistano i requisiti, andrà calcolato seguendo possibili due criteri: il misto e il contributivo a seconda dei casi di specie. 


La tempistica dell'Inps per l'emanazione dei provvedimenti in seguito alla proposizione della domanda è stabilito dalla legge 241/1990 in TRENTA giorni, tuttavia, in alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 




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