24 Nov
24Nov

STUDIO LEGALE ARIELLO


SOSPENSIONE CONTRIBUTI PER CAMPANIA E TOSCANA.

Non c'è pace per la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali INPS  previste dai Decreti Ristori e Ristori bis er alcune categorie di attività (come da allegato 1) e le aziende situate nelle zone rosse (elencate nell'allegato 2 al Ristori bis).  Nel nuovo messaggio INPS 4361 del 20.11 2020 l'istituto comunica l'ennesima correzione delle istruzioni, questa volta addirittura fuori tempo massimo.
Vediamo con ordine di cosa si tratta
Nella circolare n. 129 del 13 novembre 2020 (che correggeva la precedente n.128) la sospensione dei versamenti dei contributi INPS riguardava le regioni in zona rossa come definite dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020 ( erano comprese Piemonte Lombardia Valle d'Aosta Calabria e Provincia di Bolzano). La circolare specificava anche che eventuali successive variazioni di collocazione non avrebbero avuto rilevanza.
Nello stesso giorno però, l’Ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministro della Salute ha disposto l’inserimento nelle c.d. zone rosse anche delle Regioni Campania e Toscana, con decorrenza 15 novembre 2020.
L'inps annuncia quindi la modifica , su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , per cui sono ricomprese per la sospensione dei versamenti di competenza ottobre con scadenza 16 novembre anche le Regioni Campania e Toscana.
Pertanto ai datori di lavoro con unità produttive od operative ubicate nelle Regioni Campania e Toscana e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che hanno regolarmente effettuato i versamenti , verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Gli importi versati , e non dovuti , diventano un credito da utilizzare, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”. Valgono per quanto non specificato le istruzioni della circolare 129
L'istituto riconferma pero quanto già precisato dalla circolare 129 :  i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative in Regioni o Province autonome che, nel corso del mese di novembre 2020, dovessero essere ricomprese nelle c.d. zone rosse, in forza di nuove Ordinanze del Ministro della Salute, potranno beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. Da fiscoetasse.com



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