13 Apr
13Apr

Il danno permanente alla salute è provato anche in via presuntiva, se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti della sua esistenza e della genesi causale (Cass. 31072/2019).

I giudici di legittimità ribadiscono il proprio orientamento in tema di risarcimento del danno per lesioni micro-permanenti (pari o inferiori al 9%) che, statisticamente, sono le più numerose. La norma (art. 139 Cod. Ass.) subordina la risarcibilità delle lesioni di lieve entità ad un “accertamento medico legale”; tale espressione deve interpretarsi nel senso che il danno biologico permanente vada acclarato con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, non limitati però ai soli referti di esami strumentali, ma ammettendo anche fonti di prova diverse, come le presunzioni (purché gravi, precise e concordanti).

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 29 novembre 2019 n. 31072 (testo in calce), dando seguito ai propri precedenti in tema di risarcibilità dei micro-danni conseguenti a sinistri stradali.

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