Leggi le ultime sentenze su: circolazione stradale; sinistro stradale; responsabilità dei conducenti; terzo trasportato vittima di sinistro stradale; incapacità di deporre nel giudizio di risarcimento; prova testimoniale civile; presenza della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo; domanda di risarcimento; dinamica del fatto dannoso.
Risarcimento vittima di un sinistro senza cinture di sicurezza.
In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico -giuridico (confermata la decisione dei giudici del merito che avevano diminuito del 30% il risarcimento spettante alla vittima di un sinistro, atteso che al momento dell’impatto non indossava la cintura di sicurezza).
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21747
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n.19121
Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto.
(La S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento all’accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l’efficacia riflessa del giudicato intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell’assicuratore non evocato in giudizio).
L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata.
Pertanto, qualora la segnaleticaeffettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custodeex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento.
Nella specie, poiché il sinistro era avvenuto in un tratto di strada che non richiedeva una segnaletica diversa e maggiore di quella prevista, a delle della Corte correttamente la corte d’appello era pervenuta alla conclusione che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile al conducente).
Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17658
Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del dannoda reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico.
Cassazione civile sez. III, 25/06/2019, n.16893
Dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistrova detratto quanto corrisposto al danneggiato per il medesimo titolo da parte di un ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione della copertura del pregiudizio occorso (nella specie, lapensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevoled’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8451
La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., nonostante il suo notorio carattere oggettivo, richiede comunque un’adeguata prova da parte dell’attore in merito alla dinamica del fatto dannoso ed al suo nesso causale tra il bene in custodia ed il danno.
In caso di sinistro stradale, tale prova non può essere desunta solo dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale, i quali non abbiano personalmente assistito alla caduta, ma si siano limitati ad intervenire poco dopo il fatto ed a raccogliere le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato; è superfluo rammentare che la prova deve formarsi dinanzi al giudice e non può essere precostituita fuori dal contraddittorio delle parti.
Tribunale Ancona sez. I, 07/02/2019, n.242
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