GROUPON & C.: LE GARANZIE NEL SOCIAL SHOPPING
Una delle ultime frontiere del commercio telematico è quella del social shopping: tante persone interessate allo stesso oggetto (o servizio, o viaggio), grazie a siti specializzati in gruppi d’acquisto, presentano al venditore un unico complessivo ordine che determina uno “sconto quantità”. Tra i siti di social shopping più noti ci sono Groupon, Groupalia, Let’s Bonus, Coupon Spot, Jumpin, Poinx ecc.
I problemi più frequenti si presentano quando il consumatore decide di spendere effettivamente il voucher acquistato: talvolta si possono verificare la mancata erogazione o consegna in ritardo del prodotto/servizio acquistato; difficoltà o tempi lunghissimi d’attesa per poter prenotare un trattamento, una cena o una vacanza; inadempienze da parte dell’azienda partner o chiusura dell’attività erogatrice del prodotto; difformità nel trattamento rispetto ai clienti senza voucher; carenza di informazioni e assistenza post vendita; rimborsi in forma di nuovi coupon e non in denaro, ecc.
Anche a questo tipo di acquisti si applica la disciplina delle vendite a distanza del Codice del Consumo: il venditore sarà l’unico interlocutore responsabile nei confronti dei consumatori. Il diritto di “ripensamento” entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento del bene o del voucher è escluso nei contratti relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero (quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito) e nei contratti di fornitura di generi alimentari, bevande o altri beni per uso domestico di consumo corrente. Quando viene esercitato il recesso, il sito di Social Shopping deve restituire la somma versata dal consumatore entro 14 giorni.
ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO IN NEGOZIO, NEI CONTRATTI ONLINE O IN ACQUISTI TIPO GROUPON
Ogni volta che si desidera esercitare il diritto di recesso è sempre bene inviare un reclamo tramite Pec, fax o raccomandata a/r al venditore (negoziante, shop online o sito di social shopping) ed eventualmente per conoscenza ad altri soggetti interessati dall’acquisto (il produttore in caso di difetti, o l’azienda fornitrice in caso di servizi acquistati tramite social shopping) chiedendo il rimborso e/o il risarcimento per eventuali inadempienze. Qualora il reclamo non fosse sufficiente un’associazione dei consumatori può rappresentare il consumatore davanti al Giudice; ricordiamo che per qualsiasi controversia tra venditore e consumatore è sempre competente il Foro della residenza o del domicilio eletto del consumatore.confconsumatori
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