L’assegno di divorzio è una contributo economica con funzione sostanzialmente assistenziale, versato periodicamente a uno dei due coniugi, nel momento del divorzio, dall’altro ex coniuge. Il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio deve essere accertato dal Giudice, dopo che egli ha verificato la sussistenza di specifici requisiti, centrali anche nel determinare l’importo di questo assegno.
L’assegno di divorzio non è l’assegno di mantenimento. C’è una differenza tra i due:
L’obiettivo del contributo è quello di garantire al coniuge più debole economicamente, una sorta di autosufficienza, per mantenersi e non cadere in uno stato di indigenza.
L’Assegno divorzile ha vissuto diverse epoche e diversi cambiamenti:
Il percorso evoluzionistico non è però finito qui. L’assegno di divorzio cambierà nuovamente. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha infatti approvato una legge di riforma della legge sul divorzio.
Un emendamento ha modificato l’originaria proposta firmata dall’onorevole Morani, che voleva introdurre un assegno teso a riequilibrare la disparità tra i coniugi. L’introduzione dell’emendamento porta, qualora la riforma dovesse essere approvata ed entrare in vigore, i giudici a dover tenere presente un importante fattore: non il contributo dato dall’ex coniuge durante il matrimonio, ma la situazione concreto e attuale in cui l’ex viene a trovarsi nel momento in cui subentra il divorzio. Cosa si intende per situazione?
Il contributo dato quando il matrimonio era in vita decadrà come fattore da considerare.
Altra novità importante: l’assegno di divorzio non spetta in caso di nuovo matrimonio, unione civile o convivenza stabile. Chi in pratica decide di rifarsi una vita e un nuovo progetto di famiglia perde gli alimenti versati dall’ex coniuge.
Il principio del tenore di vita è già stato superato. Non vale più e non si tiene più in considerazione nella decisione dell’attribuzione e del calcolo dell’assegno. Subentrano però le condizioni in cui l’ex coniuge viene a trovarsi, non solo in termini di reddito, ma anche di patrimonio.
Come riportato da Il Sole 24 ore: “il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi per il venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi”.
Un’altra clamorosa novità sta nella provvisorietà dell’assegno, secondo quanto previsto da questa riforma (non ancora approvata e in vigore, ricordiamolo).
Si parla in pratica di riconoscimento dell’assegno per un periodo provvisorio e limitato ad una situazione di momentanea difficoltà di uno dei coniugi: ad esempio non avere lavoro o la perdita del lavoro. Aspetti però tutti da valutare e incastrare: ad esempio se l’ex coniuge non è più in età da lavoro l’assegno potrebbe diventare definitivo. Fonte:leggioggi.it
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