Dal mese di aprile le aziende possono beneficiare dello sgravio previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni avvenute nel 2019 e nel 2020. A renderlo noto è l’INPS con Circolare n. 57 del 28 Aprile scorso.
Con il provvedimento in parola, l’Istituto comunica che è ora possibile recuperare le mensilità arretrate a partire dal mese di Gennaio 2019, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 che non siano mai stati destinatari di rapporti a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
Ricordiamo che l’agevolazione è stata di recente modificata e riordinata ad opera della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), che ha esteso lo sgravio all’assunzione di under 35 nel 2019 e nel 2020. In precedenza la misura si limitava ai rapporti attivati nel 2018.
Dal 2021, invece, lo sgravio si applicherà agli under 30.
L’incentivo si applica per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti lavoratori di età inferiore a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che non siano mai stati in precedenza occupati con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti risolti per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.
Fanno eccezione i rapporti di apprendistato svolti con lo stesso datore di lavoro che assume ovvero presso altra azienda e non proseguiti a tempo indeterminato.
Assunzioni under 35: quando spetta il bonus.
L’esonero spetta per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Nel primo caso il requisito anagrafico deve sussistere all’atto dell’assunzione nel secondo al momento della conversione del rapporto.
Sono invece esclusi:
Da ricomprendere invece nell’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
E’ ammessa la fruizione dello sgravio per le aziende che assumono lavoratori per i quali un altro datore ha già fruito in parte del bonus. In questo caso si potrà godere dell’agevolazione per il periodo restante fino al raggiungimento dei 36 mesi, indipendentemente dall’età del lavoratore al momento dell’assunzione.
La Circolare n. 57 ricorda alle aziende che è attiva sul sito dell’INPS un’utility con lo scopo di verificare l’esistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, tali da impedire la fruizione dello sgravio.
L’agevolazione spetta a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro. Compresi quindi anche i rapporti con orario part-time.
Novità importanti in arrivo tra pochi mesi, perché dal 2021 il bonus under 35 diventerà “bonus under 30”. Sarà infatti riservato a chi assume giovani fino a 30 anni. Come specificato nella circolare Inps infatti,a partire dell’annualità 2021 il limite anagrafico per accedere all’esonero sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.
Possono beneficiare dello sgravio solo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale. Sono pertanto ricompresi:
Esclusi invece gli enti della pubblica amministrazione (comprese le ASL) e i datori di lavoro domestico.
L’incentivo peraltro non spetta alle aziende che nei sei mesi precedenti l’assunzione abbiano effettuato, nella stessa unità produttiva in cui dovrà essere assunto il lavoratore:
Previsto inoltre il rispetto:
L’incentivo è per 36 mesi (decorrenti dall’assunzione o trasformazione) e riduce del 50% i contributi INPS a carico dell’azienda, con esclusione dei premi INAIL, fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua, equivalenti a 250 euro mensili. In caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso di mese, la soglia dev’essere riproporzionata moltiplicando il valore giornaliero di 8,06 euro (equivalenti a 250 euro / 31 giorni) per ogni giorno di godimento dell’incentivo.
Ipotizziamo il caso di un dipendente assunto il 25 gennaio 2019. In questo caso l’esonero spettante non potrà eccedere 8,06 euro * 7 giorni = 56,42 euro.
L’esonero è elevato al 100% per l’assunzione di un lavoratore già coinvolto in periodi di alternanza scuola – lavoro, apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione e ricerca.
La Circolare INPS chiarisce che l’esonero under 35 è cumulabile con:
L’agevolazione non è invece cumulabile con lo sgravio per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti a particolari professioni o aree geografiche.
La Circolare n. 57 fornisce le indicazioni operative necessarie per comunicare all’INPS il recupero delle somme arretrate e di quelle correnti.
Dalla denuncia dei contributi relativi al mese di Aprile 2020 fino a quella di Giugno 2020 i datori di lavoro potranno esporre gli importi arretrati a titolo di agevolazione contributiva maturati a partire da Gennaio 2019 unitamente a quelli del mese corrente.
All’interno della denuncia (cosiddetto “Modello UNIEMENS”) campo <DenunciaIndividuale>, elemento <Incentivo> i dati da inserire saranno:
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