24 Sep
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STUDIO LEGALE ARIELLO


Aumento pensioni di invalidità, la circolare INPS n. 107 del 23 luglio 2020 sblocca l'incremento al milione, che spetta agli invalidi civili dai 18 anni e non solo a 60 anni. Ecco le novità ed i requisiti previsti.


Aumento pensioni di invalidità, la circolare INPS n. 107 del 23 luglio 2020 dà il via all’incremento al milione, dopo la sentenza della Corte Costituzionale e le novità previste dal decreto agosto.


L’aumento della pensione riconosciuta agli invalidità civili totali spetta a partire dai 18 anni, e non dopo il compimento del sessantesimo anno d’età. La novità deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, recepita dal Governo all’interno del decreto n. 104 del 14 agosto 2020.


La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito dei 60 anni per l’aumento della pensione agli invalidi civili totali. L’incremento al milione spetta ora a prescindere dal raggiungimento di tale requisito anagrafico.


Resta il requisito di reddito, individuale e coniugale, parametro per determinare a chi spetta l’aumento della pensione riconosciuta dall’INPS. Ecco le istruzioni nel dettagli fornite dalla circolare n. 107 del 23 settembre 2020.


Aumento pensioni invalidità, la circolare INPS sblocca l’incremento al milione: a chi spetta

L’assegno INPS riconosciuto agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi passa da 286,81 euro a 651,51 euro. L’aumento delle pensioni di inabilità, previsto dal decreto agosto dopo la sentenza della Corte Costituzionale, diventa finalmente operativo dopo la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.


A decorrere dal 20 luglio 2020, gli invalidi civili riceveranno in automatico l’aumento dell’assegno, riconosciuto per 13 mensilità.

Il diritto alla maggiorazione (ex incremento al milione) spetta ai titolari di pensione di invalidità a partire dai 18 anni, e non più da 60 anni.

Non cambiano i requisiti di reddito. L’aumento della pensione di invalidità spetta ai titolari di:

  • redditi propri (in caso di soggetti non coniugati) non superiori a 8.469,63 euro;
  • redditi propri non superiori a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge (per soggetti coniugati) di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Specifica quindi la circolare INPS del 23 settembre che, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, l’aumento non spetterà all’altro coniuge.

Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro. Da informazione fiscale.



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