Il cd. Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020), prevede che i lavoratori con i requisiti per beneficiare delle indennità COVID 19 (vedi art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del DL 34/2020), appartenenti a nuclei familiari che già percepiscono il Reddito di cittadinanza possono presentare domanda per accedere alle suddette indennità.
La domanda può essere presentata se l’importo del Reddito di cittadinanza è inferiore a quello dell’indennità COVID-19. Se la domanda viene accolta, il beneficio del Reddito di cittadinanza sarà integrato fino all’ammontare dell’indennità COVID dovuto per ciascuna mensilità. Coloro che avessero già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non devono presentare una nuova richiesta.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020.
Similmente, qualora ricorrano le condizioni, i lavoratori domestici già beneficiari del Reddito di cittadinanza possono richiedere l’indennità a favore dei lavoratori domestici. Anche in questo caso, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020.
Inoltre, i percettori di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. In tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello RdC/PdC – com Esteso per la comunicazione dei redditi percepiti.
Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS n. 2423 del 12 giugno 2020.
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Per tale categoria di lavoratori (art. 2, decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12) è prevista una indennità di 600 euro per i mesi marzo, aprile e maggio 2020.
A tale indennità possono accedere i lavoratori:
Lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi delle “zone rosse”
Per tale categoria di lavoratori (art. 44-bis, d.l. 18/2020) è prevista una indennità mensile di 500 euro, ad altre eventualmente già fruite e con esse cumulabile, per un massimo di tre mesi, in relazione al periodo di sospensione dell'attività causata dall’emergenza Covid-19.
A tale indennità possono accedere:
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