C.T.P. Lucca, sentenza n. 810/2019: nulle le cartelle esattoriali per la mancata compilazione del quadro Irap e per il divieto di integrazione di motivi da parte dell’AE
Illegittima la cartella esattorialeart. 36-bis (D.P.R. n. 600/73) in caso di mancata dichiarazione del contribuente e divieto di integrazione dei motivi introdotte nelle successive difese del resistente.
Questo è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca con la sentenza n. 810/19 (testo in calce).
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la sentenza n. 810/19, ha espresso due principi di diritto, in tema di emissione della cartella esattoriale (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73), ossia da un lato che tale provvedimento esattivo è illegittimo laddove il cittadino non abbia presentato la Dichiarazione fiscale per l’anno di imposta liquidato dall’Ufficio[1], e dall’altro che la motivazione della cartella esattoriale non può essere integrata con le successive difese dell’Agenzia delle Entrate.
Il contenzioso tributario in oggetto traeva origine dalla notifica della cartella di pagamento (art. 36-bis cit.), a fronte della quale l’Erario contestava al contribuente un presunto “omesso e/o carente versamento” in tema di Irap per l’anno di imposta 2015.
Pertanto, nella succinta motivazione del provvedimento impugnato, veniva cristallizzata la ragione giuridica (art. 7, comma 1,Legge n. 212/2000)che aveva indotto l’Ente della Riscossione, in virtù del ruolo trasmesso dall’Agenzia delle Entrate[2], ad avanzare la pretesa ai danni del cittadino.
In altri termini, secondo quanto emergeva dal contenuto della cartella esattiva, risultava un mancato pagamento dell’Irap, sulla scorta di quanto autoliquidato dal contribuente nella propria Dichiarazione fiscale.
Il contribuente obiettava, nel ricorso introduttivo, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato (art. 7, cit.[3]), laddove non esplicava la ragione della richiesta, anzi – proseguiva la tesi del ricorrente – non sussisteva alcun debito (asserito omesso versamento Irap) a carico dell’interessato, giacché mai aveva compilato il quadro Irap della Dichiarazione tributaria trasmessa tempestivamente all’Ufficio.
A ben vedere, l’obbligo della motivazione, regolamentato dalla norma speciale di cui all’art. 7 della Legge n.212/2000 è pacificamente applicabile anche al ruolo svolto dagli Enti della riscossione, alla luce del disposto dell’art. 17 (Legge n. 212/2000), rubricato “concessionari della riscossione”, il quale statuisce che i principi dello Statuto dei Diritti del contribuente trovano legittima operatività anche nei confronti dei soggetti “che rivestono la qualifica di concessionari” e “riscossione di tributi di qualunque natura”, come nel contenzioso in commento.
Ebbene, il ricorso veniva notificato esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di soggetto che aveva “emesso l’atto impugnato”, a mente dell’art. 39, D. Lgs. n. 112/99, il quale impone al “concessionario” di “chiamare in causa l’ente creditore interessato”.
Nella fase antecedente alla fissazione della pubblica udienza, l’Agenzia delle Entrate depositava telematicamente intervento volontario (art. 14, D.Lgs. n. 546/92) e, in seno al quale, precisava che la cartella di pagamento era stata emessa ai danni del contribuente per contestare un’indebita compensazione Irap operata nell’anno di imposta 2015.laleggepertutti.it
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