30 Jun
30Jun

STUDIO LEGALE ARIELLO


La cabina di regia si è espressa a favore dell'estensione di due mesi.

La cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi "si è espressa favorevolmente per l’estensione di due mesi, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice.

Con il decreto legge che sarà varato nei prossimi giorni, il termine entro cui effettuare i pagamenti delle cartelle esattoriali sarà rimandato per la nona volta, spostando l'appuntamento a settembre. Le prime norme introdotte per sostenere i contribuenti in difficoltà, a causa del coronavirus, risalgono al decreto legge cura Italia, che ha bloccato i versamenti a partire dall'8 marzo 2020. Con l'ultimo provvedimento allo studio del governo in totale il 'congelamento' dell'attività di riscossione salirà a 18 mesi.Le prime disposizioni urgenti, contenute nel decreto legge cura Italia (18/2020), hanno determinato: la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso. Il provvedimento ha previsto: la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.Con il secondo provvedimento, il decreto legge rilancio (34/2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal decreto legge cura Italia, ha integrato le misure prevedendo: per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della rottamazione ter, saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse Ue, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020. Mentre per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse Ue), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è prevista la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.Sempre con lo stesso decreto, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza. Infine è prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro.Successivamente, il decreto legge agosto (104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal decreto legge 125/2020.Il decreto legge ristori (137/2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare: differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse Ue, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto legge rilancio. Inoltre vengono estese le procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, è previsto l'innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione. Per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.Entro il 31 dicembre 2021, inoltre, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Infine è prevista la possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (decreto legge 193/2016) e della rottamazione bis (decreto legge 148/2017), di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.


Per maggiori informazioni scrivici una email oppure visita il nostro sito:

www.studiolegaleariello.it

Segui le nostre pagine Facebook ed Instagram:

Studio Legale Ariello.