Codice fiscale condominio, di cosa parliamo nello specifico? E’ obbligatorio richiederne il codice fiscale? A cosa è tenuto l’amministratore per legge?
Il condominio a uso residenziale, sebbene sia un’entità a cui non è imposto di dichiarare l’inizio di attività IVA, è obbligato a chiedere un codice fiscale, dal momento che è dotato di titolarità fiscale e svolge funzioni di sostituto d’imposta. L’amministratore di condominio, infatti, è per legge tenuto a: effettuare le ritenute d’acconto sugli importi pagati ai dipendenti, ai professionisti ed appaltatori. Ad esempio, sono ritenute d’acconto da lavoro dipendente quelle operate sulla retribuzione spettante al portiere del condominioversare all’Erario le ritenute operate tramite modello F24certificare annualmente, mediante la certificazione unica condominio, le ritenute operate nell’anno di impostapresentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta.Il condominio a solo uso residenziale e che non esercita nessuna attività commerciale è pertanto obbligato a dotarsi del solo codice fiscale. Se però al momento dell’apertura del codice fiscale, oppure in un periodo successivo, dovesse decidere di esercitare attività commerciale, lo stesso sarà obbligato anche ad aprire partita IVA. Il codice fiscale del condominio è un codice numerico composto da 11 caratteri: i primi sette identificano il condominio contribuente, i successivi tre rappresentano l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e l’ultimo è un carattere di verifica. La richiesta di codice fiscale va effettuata mediante la compilazione del modello AA5/6 Agenzia delle Entrate e deve essere presentata: dall’amministratore del condominio qualora ne sia prevista la nominada qualsiasi condomino quando si tratti di condominio minimo ex art. 1130 n. 5 c.c.Il modello in duplice copia originale, una volta compilato, può essere consegnato direttamente all’ufficio Agenzia delle Entrate o spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso va spedita una sola copia del modello che si considera ricevuto a far data dal giorno successivo alla spedizione. Nel modello AA5/6 occorre anche indicare il “codice attività” ovvero il c.d. codice ATECO del 2007. Normalmente, il codice attività per i condominii è il 97.00.00 “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”. Vi sono però dei condominii che svolgono attività economica per i quali il codice ATECO da inserire è il 96.09.09. Nella compilazione del modello, alla voce “natura giuridica”, va poi indicato il codice 51 che è quello previsto per il condominio. In caso di variazione dei dati (e in particolare di nomina di un nuovo amministratore) è necessario fare richiesta di variazione del codice fiscale. La richiesta va effettuata sempre tramite il modello AA5/6 e deve essere presentata dal nuovo amministratore oppure, in caso di condominio minimo senza amministratore, da ciascuno dei condomini. Il codice fiscale viene rilasciato gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e l’obbligo di farne richiesta è presidiato dalla sanzione amministrativa ex art. 13 DPR 606/1973. Nello specifico, è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 100 fino a un massimo di € 2000 per i casi di omessa richiesta del codice fiscale o di omessa modifica. Come detto, poiché tutti i condominii devono munirsi di un codice fiscale (anche quelli minimi senza amministratore), è possibile verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate se il codice fiscale dichiarato è valido ed esistente. A tal fine, è sufficiente accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, inserire il codice fiscale, la denominazione del condominio, il codice di sicurezza e cliccare su INVIA. Se il condominio non ha uno specifico nome, basta inserire l’indirizzo (ad esempio “Condominio di via Filippo Turati 12, Milano”).
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