24 Oct
24Oct

STUDIO LEGALE ARIELLO


L’amministratore di condominio è obbligato a comunicare ai condomini la presenza di un covid-19 e rivelare il nome agli altri condomini? 

Ci sono giunti in redazione tre interessanti quesiti aventi ad oggetto le seguenti problematiche:

  1. il condomino positivo al coronavirus è obbligato a comunicare il suo stato di salute all’amministratore?
  2. Se l’amministratore è obbligato a comunicare ai condomini il nome del “positivo”? 
  3.  Se  l’amministratore può effettuare una sanificazione del condominio senza chiedere preventivamente il consenso all’assemblea.
  4. Il condomino positivo al coronavirus è obbligato a comunicare il suo stato di salute all’amministratore?

NO, il condòmino non è obbligato a comunicare a nessuno, tranne che alle Autorità Sanitarie, il suo stato di contagio; contemporaneamente ed ovviamente, è tenuto a rispettare le misure di sicurezza e ad evitare, per quanto gli sia possibile, di contagiare gli altri condòmini (ad esempio, evitando di contattarli ‘fisicamente’, di sostare negli spazi comuni in difetto delle distanze di sicurezza, etc.)

Il condòmino può, a suo insindacabile giudizio, comunicare all’amministratore il suo stato: in questo caso, in ambito privacy, è l’Interessato che ha direttamente inteso comunicare un suo Dato Particolare (dato sulla salute) ad un altro soggetto.

2.Se l’amministratore è obbligato a comunicare ai condomini la presenza di un covid-19 e rivelare il nome agli altri condomini? 

L’amministratore NON DEVE comunicare che il Sig. Tizio è stato contagiato?

L’Amministratore può comunicare ai condòmini che esiste un soggetto contagiato all’interno del Condominio ed invitarli pertanto a porre ancora più attenzione al distanziamento sociale all’interno del palazzo; tuttavia, sconsiglio questo atteggiamento allo scopo di evitare episodi di panico.

Laddove l’Amministratore abbia ricevuto notizia SCRITTA (e – mail, sms, messaggio Whatsapp, altro) del dato – salute del condòmino, il consiglio è di mettere immediatamente in sicurezza il dato, salvandolo su un dispositivo protetto (ad esempio, il PC ad uso professionale o il database condominiale, laddove esista), impedendone l’accesso a chiunque tranne che all’Amministratore medesimo e, ovviamente, EVITANDONE LA COMUNICAZIONE o LA DIFFUSIONE a chiunque.

3.Se  l’amministratore può effettuare una sanificazione del condominio senza chiedere preventivamente il consenso all’assemblea

Se l’Amministratore, dopo avere avuto notizia del contagio, intende, a mero scopo cautelativo, disporre una disinfezione del palazzo (parti comuni), si rammenta che, come già ampiamente osservato dagli operatori del settore, la sanificazione può essere svolta unicamente da ditte specializzate e certificate per essa ed unicamente con prodotti a base alcolica o di cloro; inoltre, la sanificazione una tantum, cioè una volta e poi basta, è INUTILE, perché le parti comuni, nonostante il distanziamento sociale in atto, sono comunque quotidianamente frequentate, utilizzate e quindi ri – infettate dai condòmini stessi e da altri soggetti che accedano al palazzo, ad esempio postini, consegne private, shopper a domicilio, etc.

In ogni caso, laddove l’Amministratore intenda disporre comunque la sanificazione, onde evitare contestazioni successive sulla spesa effettuata, il consiglio è il seguente:

– acquisire vari preventivi da parte di ditte specializzate;

– allegare, alla fattura della ditta che avrà eseguito la sanificazione, la comunicazione ricevuta dall’Amministratore e contenente la notizia del contagio: questo può avvenire con la comunicazione ‘oscurata’ dei dati personali che condurrebbero ad identificare l’Interessato (il condòmino contagiato), fermo rimanendo che, in caso di contestazione dell’operato dell’Amministratore, egli avrà il diritto, allo scopo di difendersi contro le domande del Condominio o di un singolo condòmino che contestino la spesa, di produrre in giudizio la comunicazione in chiaro, trattandosi di un trattamento di Dato Particolare sotto l’eccezione prevista dall’art. 9 (2), lett. f) del GDPR ((trattamento necessario per esercitare, accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria);

in alternativa, l’Amministratore potrebbe acquisire il consenso del condòmino sia alla comunicazione agli altri del proprio contagio, sia all’inserimento di questo dato nella contabilità condominiale a scopo di giustificazione della spesa, ma, sarebbe preferibile adottare i comportamenti già suggeriti sopra.

In proposito, si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione., Sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5522: <<Se l’amministratore è legittimato ad agire senza una preventiva delibera al verificarsi di una situazione che richiede il compimento di un atto conservativo urgente, compreso anche il costo, questo non lo esime dalla eventuale successiva contestazione, adeguatamente motivata, della assenza di congruità della spesa sostenuta.>> FONTE: libro condominio.


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