Le cartelle esattoriali
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è il primo strumento utilizzato dai concessionari per il recupero del credito erariale. Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Molte cartelle contengono inviti a pagare somme che scaturiscono da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, ecc.
È necessario perciò identificare correttamente l'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella per capire quale è la violazione contestata.
Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata e contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte a ruolo” a carico del contribuente.
Le cartelle di pagamento contengono, tra l'altro:
- l'indicazione dell'Ufficio emittente;
- la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
- le istruzioni sulle modalità di pagamento;
- nonché l'indicazione delle modalità per ricorrere.
Il pagamento
Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere all'Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento. La richiesta di rateazione accompagnata da idonea documentazione, deve essere redatta in carta semplice con l'apposizione della marca da bollo e presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
L'Ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. La situazione di difficoltà non deve però essere così grave da comportare, anche per il futuro, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente, al debito iscritto a ruolo. Nel caso in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente presti una fideiussione bancaria o assicurativa.
La riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a pagare le somme iscritte entro il termine di 60 giorni, il concessionario, sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, pone in essere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito.
A tal fine il concessionario è autorizzato dalla normativa che disciplina la riscossione coattiva
- ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati;
- ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli);
- Il concessionario può inoltre procedere direttamente all'espropriazione forzata;
- dei beni immobili;
- dei beni mobili;
- e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto).
Il concessionario può comunque procedere ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore, secondo le norme del codice civile.
La contestazione delle cartelle
Se il contribuente ritiene l'addebito infondato può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore e chiederne l'annullamento.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvia le procedure esecutive.
Se l'Ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (l'autotutela è il potere che l'Amministrazione finanziaria ha di correggere un proprio atto illegittimo o infondato) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonchè delle connesse sanzioni.
Se l'Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo, perciò il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento e che ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento prima della pronuncia della Commissione tributaria, può produrre istanza di sospensione indirizzata alla Commissione tributaria e all'ufficio locale dell'Agenzia.
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