08 Dec
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STUDIO LEGALE ARIELLO


Abuso di contratti a termine nel pubblico impiego

Nel sistema italiano vige il divieto di conversione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego nel caso si reiterazione abusiva del contratto a termine, ritenendo che in tal caso debba essere risarcito il danno prodotto al lavoratore, che può essere inteso quale danno da perdita di chance nel senso che, se la p.a. avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso egli avrebbe potuto parteciparvi, e quindi danno da perdita di una migliore occupazione.Circa la risarcibilità di tale danno, va escusa l’applicabilità delle norme in materia di licenziamento illegittimo, perchè in quel caso il danno è derivante dalla illegittima interruzione del rapporto di lavoro, mentre nel caso in questione non vi è un licenziamento in quanto il posto di lavoro a tempo indeterminato non è mai stato ottenuto dal lavoratore; ritiene, invece, che possa essere utilizzato quale parametro per il risarcimento quello previsto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 183/2010, secondo cui il giudice condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.Tale misura risarcitoria, mentre nel settore privato, dove è conseguente alla conversione del contratto di lavoro, funge da limite al danno risarcibile, nel pubblico impiego invece essa agevola l’onere probatorio del lavoratore, nel senso che quest’ultimo non deve provare l’ammontare esatto del danno subito a causa della reiterata stipulazione di contratti a termine, non escludendosi tuttavia che egli possa provare di aver subito un danno maggiore. 

Tribunale Trani sez. lav., 15/03/2018, n.586

L’indennità risarcitoria onnicomprensiva

In tema di uso o abuso dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, nel sistema italiano vige il divieto di conversione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego nel caso si reiterazione abusiva del contratto a termine, ritenendo che in tal caso debba essere risarcito il danno prodotto al lavoratore, che può essere inteso quale danno da perdita di chance nel senso che, se la P.A. avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso egli avrebbe potuto parteciparvi, e quindi danno da perdita di una migliore occupazione.Circa la risarcibilità di tale danno, va esclusa l’applicabilità delle norme in materia di licenziamento illegittimo, perché in quel caso il danno è derivante dalla illegittima interruzione del rapporto di lavoro, mentre nel caso in questione non vi è un licenziamento in quanto il posto di lavoro a tempo indeterminato non è mai stato ottenuto dal lavoratore; ritiene, invece, che possa essere utilizzato quale parametro per il risarcimento quello previsto dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 183 del 2010, secondo cui il giudice condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

Abuso dell’utilizzo del contratto a termine: cosa comporta?

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 8 della L. n. 604 del 1966.Tribunale Bari sez. lav., 01/02/2018, n.6052

Illegittimità del contratto a termine

Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604. Da la legge per tutti.




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