Il viaggiatore può sommare tutti i disagi subiti e lamentare in giudizio tante voci di risarcimento quanti sono i costi sostenuti e i fastidi sopportati? Cass. ord. n. 3165/2021.
Non è un fatto raro, dopo aver affrontato un volo magari internazionale e pure con uno scalo, giungere all’aeroporto di destinazione e scoprire… che il bagaglio è stato smarrito! Se poi la trasferta era l’inizio di una vacanza, magari di pochi giorni, o un appuntamento importante di lavoro, per il quale si erano scelti vestiti e oggetti indispensabili, allora oltre al disagio di acquistare in fretta il necessario può capitare di provare delusione unita a un buona dose di tensione nervosa.Il viaggiatore che decida poi di far valere il danno subito contro la compagnia aerea, è tentato di sommare tutti questi disagi subiti e lamentare in giudizio tante voci di risarcimento quanti sono i costi sostenuti ed i fastidi sopportati.
E’ quanto è successo ad un viaggiatore del volo Brindisi-Roma-New York, operato da Alitalia e da American Airlines, quando al proprio ritorno ha promosso una causa contro Alitalia davanti al giudice di Pace di Taranto per ottenere il ristoro di tutti i danni causati dal ritardo nella consegna del suo bagaglio.In primo grado, le sue pretese erano state accolte, e il Giudice di Pace gli aveva riconosciuto più di duemila Euro, sommando alle indennità dovute per la perdita della valigia, anche le spese sostenute per comprare vestiti e beni di prima necessità.Il vettore aereo però ha fatto prima appello e poi ricorso in Cassazione e la Suprema Corte con l'ordinanza 15 dicembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3165 (testo in calce) ha accolto le sue doglianze, rimettendo la causa al primo giudice per una nuova determinazione del danno.Nel proprio ricorso, Alitalia lamentava il fatto che il Giudice di Pace avesse sommato i costi sostenuti dal viaggiatore, il danno morale, e in generale tutti i danni conseguenti alla perdita del bagaglio, all’ importo dell’indennità fissata dalla Convenzione di Montreal per la perdita del bagaglio
La sentenza della Cassazione diventa dunque l’occasione per ripercorrere la normativa di riferimento sui danni da bagaglio smarrito.L’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall’Italia con la legge 12 del 2004, disciplina la responsabilità del vettore aereo e l’entità del risarcimento del danno per la perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.L’indennità prevista dall’art 22 è contenuta nella somma di 1000 diritti di speciali di prelievo per passeggero.Cosa sono i diritti di prelievo? Si tratta di una specie di valuta che costituisce l’unità di misura fissata dal fondo monetario internazionale (FMI), ed è ricavata da un paniere di valute nazionali. I diritti di prelievo sono spesso utilizzati nelle transazioni internazionali e nelle convenzioni. Al tasso di cambio attuale, mille diritti speciali equivalgono a poco più di mille Euro.Il limite della misura fissa indennitaria può comunque essere superato, secondo il testo del citato art. 22, quando il passeggero al momento della consegna del bagaglio al vettore effettui una dichiarazione di interesse speciale alla consegna del bagaglio, dietro pagamento di una tassa supplementare. In questo caso il vettore aereo è tenuto al risarcimento del danno fino a concorrenza dell’intera somma dichiarata dal passeggero, a meno che non dimostri che la somma dichiarata è superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna del bagaglio a destinazione.
Secondo la Suprema Corte, l’art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo, ragion per cui l’indennità di 1000 diritti di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. Non solo quindi il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale. L’orientamento della Cassazione è peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (decisione del 6 maggio 2010 nella causa Walz c. Clickair SA) secondo cui la nozione di danno ai sensi dell’art. 22 ricomprende tanto il danno patrimoniale quanto appunto, il danno morale.Unica spesa che fuoriesce dall’indennità stabilita in misura fissa, è quella delle spese legali sostenute dal passeggero per far valere il proprio diritto, e degli altri oneri connessi con la controversia, oltre agli interessi, così come previsto dal paragrafo 6 dello stesso articolo 22.La Corte di Cassazione ha accolto anche l’altra domanda di Alitalia, rigettata in primo grado, di manleva nei confronti di American Airlines. La domanda di risarcimento era stata proposta dal passeggero solo nei confronti di Alitalia, ma quest’ultima aveva chiamato in causa anche la compagnia aerea americana che aveva effettuato la tratta.La Suprema Corte facendo applicazione dell’art.1 par. 3 della Convenzione di Montreal, secondo cui il trasporto effettuato da più vettori aerei costituisce un unico trasporto, ha ritenuto applicabile l’art. 36 della stessa Convenzione per il quale i vettori sono responsabili verso il passeggero singolarmente e solidalmente. Mentre il passeggero, quindi, poteva scegliere di agire verso una o l’altra compagnia aerea, Alitalia aveva diritto a veder riconosciuta la condanna in solido di American Airlines per la perdita del bagaglio, perchè lo smarrimento era avvenuta durante l’unico trasporto, e non era stato dimostrato che il danno del passeggero si fosse verificato proprio nella prima parte del tragitto aereo di competenza di Alitalia. Fonte:altalex.com