Il primo passo da compiere quando si riceve un decreto ingiuntivo è contattare un avvocato di fiducia.
In questa sede tratteremo della questione in modo specifico attraverso le diverse tematiche legate alla stessa.
Il decreto ingiuntivo è un ordine del giudice che condanna a pagare una determinata somma di denaro, oppure a restituire una determinata cosa mobile.
È come se si svolgesse un processo senza che la persona direttamente interessata sia presente, e non è una procedura irregolare.
La legge, ogni volta che il creditore è in possesso di una prova scritta in relazione a un debito, prevede che si possa rivolgere direttamente al giudice, senza chiamare in causa il debitore, che verrà condannato all’adempimento.
Il Codice di procedura civile ha previsto questo particolare tipo di strumento per accelerare il recupero dei crediti quando esista una prova valida dell’obbligazione, vale a dire un documento scritto.
In presenza di simili circostanze, le persone che ricevono il decreto ingiuntivo, si chiedono in che modo debbano agire per difendersi.
La legge concede quaranta giorni per fare opposizione, a partire dal giorno nel quale è stato notificato il decreto ingiuntivo.
L’opposizione consiste nell’adire il giudice e intentare una causa contro il creditore per dimostrare che il debito non esiste, che è stato pagato, che i conteggi sono sbagliati, oppure che sono stati commessi errori di forma.
Per porre in essere l’opposizione ci si deve avvalere di un avvocato.
A questo punto la persona crederà di essere una vittima della legge e con spirito di rassegnazione, penserà di doversi accollare le spese, anche se i costi della causa sono dimezzati, perché per l’altra metà sono stati pagati dal creditore quando ha presentato la richiesta di decreto ingiuntivo.
La persona si chiederà anche quale prova scritta abbia presentato il creditore, in assenza di un contratto che porti la sua firma.
Questo rappresenta l’aspetto più delicato e controverso della procedura di decreto ingiuntivo.
Il creditore può anche presentare una fattura che ha emesso nei confronti del debitore.
Si tratterebbe di un documento “auto-prodotto”, che legittimerebbe chiunque a potere agire al fine di recuperare il denaro non dovuto, però se si procedesse in questo modo, si incorrerebbe in due rischi, affrontare un’opposizione sapendo di perderla e pagare le tasse sulla fattura emessa e non dovuta.
Un’altra domanda che potrebbe porre la persona che riceve un decreto ingiuntivo, è che cosa potrebbe succedere se non facesse opposizione.
Il decreto diventerebbe definitivo, allo stesso modo di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, e non si potrebbe più contestare la pretesa di pagamento del creditore, che sarà autorizzato a pignorare i beni del debitore.
Quando si riceve un decreto ingiuntivo si deve valutare se ci siano delle possibilità al fine di opporsi e di vincere il relativo giudizio.
Non si deve fare opposizione al fine di prendere tempo e allungare la procedura.
Se il giudice dovesse ritenere che l’opposizione non sia fondata, potrebbe dichiarare l’ingiunzione “provvisoriamente esecutiva” e autorizzare il creditore al pignoramento anche durante la causa, e non si risolverebbe molto.
Se si dovesse avviare un’opposizione senza presupposti, si rischia di pagare al creditore, sia le spese processuali, sia il risarcimento del danno per lite temeraria, che il giudice può infliggere a chi intenta una causa senza averne diritto.
In più, si dovranno pagare la parcella dell’avvocato e i costi del giudizio.
La prima cosa che si deve fare quando arriva un decreto ingiuntivo, è contattare un avvocato, il quale procederà subito a verificare la regolarità dell’atto giudiziario in relazione alle regole da seguire.
Ad esempio, potrebbero mancare una firma, la data, l’indicazione del credito e altri aspetti formali. Potrebbe anche essere stato commesso un errore sul tribunale competente.
La seconda cosa da fare è verificare la regolarità del credito.
L’avvocato chiederà copia del contratto firmato per verificare che sia regolare.
Potrebbe essere un finanziamento, un mutuo, un abbonamento o altro.
Di solito, sui finanziamenti si procede anche a verificare il calcolo degli interessi per evitare che il creditore abbia esagerato sulle somme da pagare.
I decreti ingiuntivi sono spesso relativi a finanziamenti molto vecchi e mai pagati per intero.
In presenza di simili circostanze, si deve verificare se c’è stata la prescrizione del diritto di credito.
I termini sono diversi a seconda del tipo di credito, per i contratti, la prescrizione è di dieci anni.
Se si tratta di un’obbligazione da pagare in modo periodico la prescrizione è cinque anni.
Per l’agenzia immobiliare la prescrizione del diritto alla provvigione è di un anno.
Per le fatture dei professionisti la prescrizione è di tre anni.
Per riuscire a comprendere se il debito si è prescritto si devono calcolare i termini dall’ultima raccomandata a.r. ricevuta con il sollecito di pagamento.
Le lettere semplici o le telefonate dei call center non valgono perché non garantiscono la prova di ricevimento.
Le diffide scritte che contengono l’avviso di ricevimento, tra le quali anche la Pec, interrompono il termine di prescrizione e lo fanno decorrere dall’inizio.
Se non si avessero a disposizione le armi adeguate per fermare il decreto ingiuntivo con un’opposizione, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di provare a porre in essere un accordo con il creditore, il quale potrà essere portato avanti sia in prima persona sia dall’avvocato di fiducia.
Si potrebbe barattare la rinuncia all’opposizione con uno sconto o con una dilazione di pagamento. Se non si hanno beni intestati sarà più facile trattare, sapendo che il creditore difficilmente potrebbe recuperare il suo credito.
Nello stesso tempo, si deve sapere che se si è titolari di un reddito, anche di lavoro autonomo, il creditore può pignorare i proventi.
I creditori, di solito, si rendono disponibili all’accettazione di un saldo e stralcio, vale a dire, il pagamento di un importo minore di quello dovuto, oppure una dilazione di pagamento, vale a dire, il pagamento del debito a rate.Fonte:diritto.it
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