08 May
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Novità nel Decreto Maggio sulla cassa integrazione. In attesa che l’imminente Consiglio di ministri approvi l’ormai tanto chiacchierato Decreto Maggio (ex decreto Aprile), iniziano a delinearsi già i contorni di quello che sarà un provvedimento molto importante, in quanto il Governo metterà sul piatto circa 55 miliardi di euro.

L’obiettivo è sempre quello di sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese che, a causa dell’,emergenza da COVID19 attraversano una crisi di liquidità.Per risollevare la condizione di milioni di italiani il Governo intende prorogare e estendere gli ammortizzatori sociali in

costanza di rapporto di lavoro, ossia la CIGO, il FIS (Fondo di integrazione salariale), nonché la CIG in deroga.

A tal fine, il Decreto Maggio interviene direttamente nel corpus normativo del Decreto Cura Italia attraverso l’estensione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO e FIS) per causale “Covid-19”, sino ad una durata massima di 18 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

Ma non solo: è previsto anche che ai beneficiari di assegno ordinario (FIS) spetti, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come sarà la nuova Cassa integrazione prevista dal decreto Maggio.

Decreto Maggio: novità sulla CIGO

La bozza del Decreto Maggio afferma che i datori di lavoro i quali nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 18 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.


In rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, ai beneficiari di assegno ordinario spettano gli assegni familiari.

Inoltre, per la richiesta dell’assegno ordinario sono state reintrodotte le procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Quanto alle tempistiche d’invio delle domande di trattamento ordinario (sia Cigo che Fis), esse devono essere presentate entro la fine del mese di inizio del periodo.

Decreto Maggio: novità per il settore agricolo

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore di anzianità di impiego (almeno 100 giornate annuali) ed è concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (con neutralizzazione dei periodi precedenti).

Inoltre per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento salariale in deroga.

Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA, con causale COVID-19, sono concesse dalla Sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’art. 14 della L. n. 457/1972. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.


Decreto Maggio: novità per chi era in CIGS e accede alla CIGO

Per le imprese che erano in cassa integrazione guadagni straordinaria, e intendono ora accedere alla CIGO, è stato esteso il periodo di sostituzione della CIGS in corso al 23 febbraio 2020 con i trattamenti di integrazione ordinari per causale “Covid-19” per un durata massima di 18 settimane e comunque non oltre il 31 ottobre 2020.

Decreto Maggio: novità CIG in deroga

Esteso anche il trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga per causale “Covid-19”, sino ad una durata massima di 18 mesi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Possono accedere a quest’ultima copertura finanziaria esclusivamente i dipendenti che risultano già in forza alla data del 25 marzo 2020

Inoltre è stato abrogato il blocco all’emissione da parte delle Regioni e delle Provincie Autonome di nuovi provvedimenti in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Da notare, inoltre, che le risorse finanziarie relative ai trattamenti in deroga destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente.

Decreto Maggio: liquidazione più semplice 

Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto, le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori di lavoro comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’INPS, successivamente, dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso.

Decreto Maggio: obbligo di permanenza domiciliare

Infine, i trattamenti di integrazione ordinaria salariale e quelli in deroga (CIGO, FIS e CIGD)  si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali di 18 mesi.

Alle domande presentate dovranno essere allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.leggioggi.it


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