18 May
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Postato il di AvvMarioAriello.

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Il diniego e il ricorso

In caso di esito negativo dell’esame innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale  al richiedente verrà consegnato un provvedimento di diniego della domanda di protezione con indicati i mezzi di impugnazione. Il ricorso avverso la decisione della Commissione deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento innanzi al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di appello dove ha sede il Cara o il Cie. Il termine di presentazione diventa di 30 giorni per i richiedenti asilo che non sono stati né accolti in un Cara né trattenuti in un Cie e il ricorso deve essere presentato innanzi al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di appello dove ha sede la Commissione territoriale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo immediato ma deve contestualmente essere richiesta al Giudice apposita autorizzazione a permanere sul territorio nazionale al fine di poter attendere in Italia l’esito dell’opposizione. Fanno eccezione i casi che si trovano in un Cara per verificare l’identità e la nazionalità e i richiedenti non soggetti a trattenimento o accoglienza: per loro la presentazione del ricorso ha effetto sospensivo immediato. Il Giudice accoglie o rifiuta con ordinanza la richiesta di permanenza in Italia in attesa di giudizio nei 5 giorni successivi, nel frattempo il richiedente attende ospitato all’interno del Cara o del Cie. In caso di accoglimento dell’istanza al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di tre mesi e potrà beneficiare delle misure di accoglienza. Il Tribunale decide nel merito entro tre mesi con sentenza. In attesa della decisione del Tribunale il richiedente può svolgere attività lavorativa come ribadito dalla nota del Ministero dell’Interno del 13 luglio 2010.

Avverso la sentenza di primo grado si può proporre ricorso alla Corte d’appello entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La decisione deve essere adotatta entro tre mesi. Avverso la sentenza di secondo grado è possibile proporre ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Il ricorrente è ammesso – come previsto all’articolo 16 del d.lgs. 25/2008 – al gratuito patrocinio.

Contestualmente al provvedimento di diniego, la Questura consegna un provvedimento di espulsione(che conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni solo nei casi in cui è stato rilasciato un precedente permesso di soggiorno per richiesta asilo). Il ricorso avverso il provvedimento di espulsione deve essere presentato al Giudice di pace territorialmente competente in 60 giorni. Se l’espulsione contiene l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni il ricorso deve essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. ProgrammaIntegrazione.it


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