19 Nov
19Nov

STUDIO LEGALE ARIELLO

Infortunio sul lavoro, Ecco le rendite erogabili dall'Inail.

Come noto l'Inail riconosce diverse prestazioni economiche in favore dei lavoratori ai quali sia residuata una inabilità temporanea assoluta o una inabilità permanente e/o un danno biologico in misura superiore al 6% a seguito di infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Quelle principali sono l'indennità giornaliera per inabilità temporanea e la rendita e l'indennizzo per il danno biologico.Propedeutica al riconoscimento delle prestazioni è la denuncia di infortunio o di malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro (o in itinere) la procedura prende avvio da una segnalazione fatta dal pronto soccorso e il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro. Quest’ultimo deve inviare la denuncia all’INAIL entro 48 h da quando ha avuto conoscenza dell’evento (entro 24h in caso di infortunio mortale); in caso di malattia professionale il procedimento si attiva tramite l’invio di un certificato telematico da parte di un medico certificatore ed il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia professionale entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’INAIL riconosce due tipi di rendite: per inabilità temporanea o per inabilità permanente, calcolate a seconda del grado di menomazione e in base alla riduzione della capacità lavorativa.

Rendita per inabilità temporanea.

La rendita per inabilità temporanea assoluta (cd. Indennità temporanea) è destinata ai lavoratori a seguito di infortunio o di malattia professionale. Si tratta di un indennizzo giornaliero corrisposto dall’INAIL a partire dal quarto giorno di infortunio (i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera) o dalla manifestazione della malattia professionale in quanto il lavoratore in quei giorni è del tutto impossibilitato a prestare attività lavorativa. La prestazione viene erogata fino al giorno della guarigione clinica nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e nella misura del 75% dal 91° giorno fino a guarigione avvenuta. Il giorno dell’infortunio è indennizzato dal datore di lavoro nella misura del 100% della retribuzione. Il calcolo della indennità viene effettuata sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore dei 15 giorni antecedenti l’evento. Questa indennità è imponibile fiscalmente.

Rendita per inabilità permanente.


La rendita diretta per inabilità permanente è una prestazione economica volta a ristorare le conseguenze patrimoniali per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, in presenza di una invalidità ricompresa tra l’16% e il 100% ai sensi dell'articolo 13, co. 2 lettera b) del DLgs 38/2000. Il valore della rendita viene calcolato moltiplicando la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" di cui al DM 12 Luglio 2000 e per il grado percentuale di menomazione. La rendita è rivalutata, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con decreto ministeriale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. La prestazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e dura per tutta la vita del lavoratore a condizione che il grado d’invalidità non scenda sotto l’16% e che non venga capitalizzata. Non è imponibile fiscalmente, non è pignorabile né cedibile.

Danno biologico

Le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione, oltre che della parte che ristora le conseguenze patrimoniali che incidono sulla capacità lavorativa del soggetto, di un'ulteriore quota di rendita che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, cioè la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, a prescindere dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. Questa quota è commisurata alla percentuale di menomazione accertata secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 12 luglio 2000.
Originariamente questa quota di rendita non formava oggetto di rivalutazione annua; solo dal 1° luglio 2016, dopo due rivalutazioni straordinarie (nel 2008 e nel 2014 in misura rispettivamente pari all'8,68% e al 7,57%), la legge di bilancio per il 2016 (art. 1, co. 287 legge 208/2015) ne ha disposto dal 1° luglio 2016 la rivalutazione automatica sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. In realtà l'indicato meccanismo ha trovato applicazione solo a partire dal 1° luglio 2018 (Circ. Inail 41/2018) a causa della stagnazione dell'inflazione nei primi due anni dal debutto della misura. Da pensioneoggi.


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