04 Jun
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L’indennità di frequenza è stata istituita con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289 per fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei minori portatori di handicap.Questo beneficio economico viene concesso in periodi in cui la famiglia sostenga spese legate alla frequenza di una scuola (pubblica o privata) o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

Gli interessati devono trovarsi in “stato di bisogno economico”, cioè dimostrare di avere un reddito inferiore alla soglia fissata anno per anno dall’Inps.
NB: La Provincia Autonoma di Bolzano non eroga l’indennità di frequenza, bensì un assegno mensile.

L’indennità di frequenza minori di 18 anni equivale a 286,81€.


REQUISITI
Per ottenere questa indennità è necessario soddisfare i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge:
Innanzitutto:
1) ETÀ: è necessario avere meno di 18 anni
2) FREQUENZA CONTINUA O PERIODICA di
scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

Poi:
3) RISPETTO DEL LIMITE DI REDDITO FISSATO
4) dicitura nel verbale della visita medica di accertamento sanitario:
minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età
minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz
5) cittadinanza italiana; o iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; o titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari;
6) residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
qualsiasi forma di ricovero. Per attestare l’assenza di ricovero, è necessario presentare ogni anno il MODELLO ICRIC .
– l’INDENNITà DI ACCOMPAGNAMENTO (riservata ai minori invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti);
– lINDENNITA’ SPECIALE prevista per i ciechi parziali;
– l’INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE prevista per i sordi prelinguali.

DURATA E DECORRENZA
Il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti. L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza fino a un massimo di 12 mensilità, di conseguenza viene sospesa durante i periodi di ricovero duraturi e continuativi o una volta cessata la frequenza presso la scuola/centro ambulatoriale/centro di formazione.

Così recita l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90:
“La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”.

L’indennità sarà pertanto corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza, che va comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione all’ASL di appartenenza, con certificato di frequenza di un centro ambulatoriale pubblico o privato in convenzione, nel quale siano specificati i periodi di inizio e fine del trattamento riabilitativo/terapeutico oppure il certificato di frequenza scolastica pubblica o privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna. È valido anche il certificato di frequenza ai centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, con specificato il periodo e la durata del corso.

REVOCA O RISCOSSIONE DI BENEFICIO INDEBITAMENTE PERCEPITO
Qualora dagli accertamenti risulti che la frequenza ai corsi o la durata del trattamento terapeutico o riabilitativo non sia soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato.
La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può verificarsi la richiesta di recupero delle somme indebitamente percepite. da disabili.com


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