03 Sep
03Sep

STUDIO LEGALE ARIELLO


INDENNITÀ PER MENOMAZIONE FISICA

In caso di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’assicurato può conseguire il diritto a un’indennità per menomazione fisica.

Per menomazione fisica si intende la perdita, la menomazione fortemente significativa o minorazione di un singolo organo o di parte del corpo, circostanza che rende più difficile l’attività dell’organismo e richiede maggiori sforzi per svolgere le necessità di vita, indipendentemente dal fatto che tale menomazione provochi o meno una riduzione o una perdita della capacità lavorativa.

La menomazione fisica e i loro gradi si esprimono in percentuali che vanno dal 30% al 100%, e sono indicati in una lista delle menomazioni fisiche stabilita per legge.

L’indennità per la menomazione fisica viene stabilita a seconda della percentuale di menomazione fisica espressa rispetto al valore base (il valore base per la determinazione dell’indennità viene stabilito dall’Istituto con un atto generale e con una Decisione sulla determinazione del valore base per stabilire l’ammontare dell’indennità per menomazione fisica), e cioè:

 

PER MENOMAZIONE
FISICA DA
GRADOL’INDENNITA AMMONTA IN
PERCENTUALE RISPETTO AL VALORE BASE
100%140%
90%236%
80%332%
70%428%
60%524%
50%620%
40%716%
30%812%

 

L’indennità per menomazione fisica viene armonizzata allo stesso modo della pensione.




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