In caso di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’assicurato può conseguire il diritto a un’indennità per menomazione fisica.
Per menomazione fisica si intende la perdita, la menomazione fortemente significativa o minorazione di un singolo organo o di parte del corpo, circostanza che rende più difficile l’attività dell’organismo e richiede maggiori sforzi per svolgere le necessità di vita, indipendentemente dal fatto che tale menomazione provochi o meno una riduzione o una perdita della capacità lavorativa.
La menomazione fisica e i loro gradi si esprimono in percentuali che vanno dal 30% al 100%, e sono indicati in una lista delle menomazioni fisiche stabilita per legge.
L’indennità per la menomazione fisica viene stabilita a seconda della percentuale di menomazione fisica espressa rispetto al valore base (il valore base per la determinazione dell’indennità viene stabilito dall’Istituto con un atto generale e con una Decisione sulla determinazione del valore base per stabilire l’ammontare dell’indennità per menomazione fisica), e cioè:
PER MENOMAZIONE FISICA DA | GRADO | L’INDENNITA AMMONTA IN PERCENTUALE RISPETTO AL VALORE BASE |
100% | 1 | 40% |
90% | 2 | 36% |
80% | 3 | 32% |
70% | 4 | 28% |
60% | 5 | 24% |
50% | 6 | 20% |
40% | 7 | 16% |
30% | 8 | 12% |
L’indennità per menomazione fisica viene armonizzata allo stesso modo della pensione.
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