22 Jun
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STUDIO LEGALE ARIELLO


Come funziona e come chiedere l'esonero contributivo agricoli 2020 .


Semaforo verde per l’inoltro della domanda di ammissione all’esonero contributivo 2020 in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP). L’istanza di ammissione all’incentivo, in particolare, deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Infatti, le domande inoltrate dopo il predetto termine saranno respinte. Quindi, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020.

Ai fini operativi, l’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al “Cassetto previdenziale per autonomi agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo. Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione alla gestione.

Le modalità d’inoltro delle domande, oltre ai criteri e alla natura dell’esonero contributivo in commento, sono state specificate dall’INPS con la Circolare n. 72 del 9 giugno 2020.

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Esonero contributivo agricoli 2020: cos’è 

La L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1, co. 503 ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Tale agevolazione ha come beneficiari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Esonero contributivo agricoli 2020: misura e durata

Il beneficio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.


Chi è escluso dall’esonero contributivo agricoli 2020

Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:

  • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli artt. 66 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del limite “de minimis” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere, alternativamente, il beneficio:

  • per l’intero nucleo familiare;
  • solo per se stesso come titolare;
  • per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.

Esonero contributivo agricoli 2020: compatibilità con altri incentivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Esonero contributivo agricoli 2020: come fare domanda

Come precisato in premessa, l’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per autonomi agricoli”. Successivamente, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, occorre utilizzare il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)” presente in “Invio comunicazione”.

A seguito dell’invio della domanda, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito alla tempestività dell’istanza e al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero tenendo conto del rispetto dei massimali previsti dalla normativa sui “de minimis”.

In caso di esito positivo, l’INPS comunicherà l’ammissione al beneficio, esclusivamente in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante.

L’esito dell’istanza (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli”. Contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al cassetto) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio. Le domande di ammissione al beneficio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata ancora definita la richiesta di iscrizione ai fini previdenziali saranno definite dopo l’adozione del provvedimento relativo alla iscrizione alla gestione agricoli autonoma.

Esonero contributivo agricoli 2020: necessario il DURC regolare

In sede di tariffazione delle posizioni, per le quali l’istanza di beneficio ha avuto esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data inizio attività.

La somma calcolata a titolo di esonero sarà indicata nel prospetto relativo all’avviso di pagamento alla voce “esonero ex Legge 160/2019”, disponibile nel “Cassetto previdenziale autonomi agricoli”.

Si specifica, infine, che la fruizione del beneficio è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, inerente a:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi (DURC);
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Da leggi oggi.it

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