07 Apr
07Apr

STUDIO LEGALE ARIELLO


Delusi dal pranzo di nozze? Il mancato pagamento è legittimo

Gli sposi non ottemperano al pagamento del pranzo di nozze e la Cassazione conferma il no al decreto ingiuntivo per inesatto adempimento del ristoratore (ordinanza n. 3009/2021) .

Siamo in un piccolo Comune siciliano, due giovani innamorati decidono di convogliare a nozze e trovato il posto giusto danno il via ai festeggiamenti con amici e parenti.
Tuttavia gli sposi non ottemperavano al pagamento del pranzo nuziale e il ristoratore si rivolgeva quindi al Giudice di Pace di Caltagirone al fine di ottenere il decreto ingiuntivo con il quale veniva ordinato alla coppia di pagare la somma di 3.500,00 euro a titolo di corrispettivo per il servizio di ristorazione svolto.
La coppia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo di non essere stati soddisfatti dal servizio e chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento del ristoratore.
Il Giudice di Pace di Caltagirone accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dai due sposini revocando quindi il decreto ingiuntivo. Il ristoratore proponeva appello innanzi al Tribunale di Caltagirone avverso la suddetta sentenza, il quale confermava la decisione del giudice di prime cure.
Il proprietario dell’agriturismo non demordeva e presentava ricorso innanzi alla corte di Cassazione sostenendo che “il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, i neo sposini avevano eccepito l'inesatto adempimento e allegato molteplici difformità delle prestazioni eseguite dal medesimo rispetto a quelle dovute mentre il ricorrente non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento”.
Il ristoratore ricorrente sosteneva di avere, invece, fornito la prova dell'esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli sposi in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da un testimone.
Il ricorrente inoltre lamentava che mancherebbe, nel percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle «trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma» così come mancherebbe «il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto».
Occorre infatti premettere che ai sensi dell’art. 1453 c.c. nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (salvo in ogni caso il risarcimento del danno), spetta quindi al contraetene inadempiente dare prova di aver invece esattamente adempiuto alla prestazione.
Tuttavia può darsi che entrambe le parti si rendano inadempienti tale situazione si può configurare sia nel caso in cui le prestazioni reciproche debbano essere adempiute in tempi differenti, sia nel caso in cui debbano essere adempiute contestualmente.

In passato era emersa la tesi secondo cui il giudice, in caso di contrapposte domande di risoluzione del contratto per reciproco inadempimento, dovesse dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso.Attualmente la giurisprudenza ha mutato orientamento sostenendo al contrario che il giudice debba svolgere una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati per stabilire se sussiste l’inadempimento che legittima la risoluzione.A tal fine occorre tenere conto non solo dell’elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di casualità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell’incidenza delle medesime nella causa del contratto.All’esito del giudizio l’inadempimento che risulterà prevalente determinerà la risoluzione del contratto ovvero, in caso di equivalenza degli inadempimenti, respingere le contrapposte domande di risoluzione (Cass. civ. 13 settembre 2018, n. 22372; Cass civ. 18 settembre 2015 n. 18320).Il proprietario dell’agriturismo ahimè non ottenne dal ricorso in Cassazione l’esito sperato. I giudici infatti con l’ordinanza 12 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3009 (testo in calce) confermavano il diritto della coppia a non ottemperare al pagamento.I giudici sostenevano che nel caso in esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, aveva ritenuto non provato l'esatto adempimento da parte del ristoratore e ha quindi aveva ritenuto giustificato l'inadempimento degli sposini sostenendo che la sentenza impugnata era supportata da motivazione che non era apparente né intrinsecamente contraddittoria.
fonte:altalex.com


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