16 Mar
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STUDIO LEGALE ARIELLO


Sez. 1 - , Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 (Rv. 660433 - 01) Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) P. contro S.  Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2017 082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Interesse morale del figlio - Rilevanza diretta - Esclusione - Fattispecie. 


IL CASO:

In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, a seguito del divorzio dei genitori, l'interesse morale è un canone che, nella sua immediata portata, resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti giudiziali, tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso del padre, che aveva domandato la riduzione dell'assegno divorzile di cui era stato gravato in favore dei figli, sostenendo che un assegno troppo elevato potesse nuocere al loro interesse morale).


 Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter com. 4 Massime precedenti Vedi: N. 25055 del 2017 Rv. 646055 - 01 



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