Le spese straordinarie devono essere rimborsate anche se non preventivamente concordate, purché rispondano all’interesse del minore.
Tu e tua moglie vi siete separati perché da tempo non andavate più d’accordo. Qualsiasi cosa era un pretesto per litigare, ora invece i rapporti sono più sereni e perlomeno riuscite a parlare come due persone civili. Il giudice ha stabilito l’affidamento condiviso di vostro figlio con collocamento prevalente presso la mamma. Questo vuol dire che riesci a vedere il tuo bambino due volte a settimana ed a tenerlo presso di te due weekend al mese. Insomma, non puoi lamentarti.In questo articolo, faremo il punto della situazione sulle spese per i figli non concordate dagli ex: c’è il rimborso? Cosa dice la legge in proposito? Devi sapere che l’assegno di mantenimento che il genitore corrisponde periodicamente all’altro per le esigenze dei figli copre solamente le spese ordinarie, cioè quelle necessarie per il vitto, l’alloggio, il vestiario, ecc. Non sono ricomprese le spese straordinarie che, invece, servono per far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali, come ad esempio un intervento chirurgico oppure un viaggio-studio in un paese estero. Tali spese devono essere ripartite tra i genitori al 50% purché preventivamente concordate.
Mantenimento figli: quali spese sono comprese?
Nell’assegno di mantenimento a favore dei figli sono comprese solo le spese ordinarie, cioè quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani come, ad esempio, l’abbigliamento, il cibo, il trasporto urbano, la babysitter (se prevista prima della separazione), la cancelleria scolastica, i medicinali da banco, ecc.
Non sono, invece, comprese le spese straordinarie, cioè quelle legate ad esigenze imprevedibili ed eccezionali dei figli. Pensa, ad esempio, agli esborsi per una cura dentaria, un master, un motorino, uno sport a livello agonistico, ecc. Nella prassi, le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori, solitamente al 50%.
Spese per figli non concordate tra gli ex: c’è il rimborso?
Fin qui abbiamo detto che le spese straordinarie sono tutte quelle necessarie per far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali e che devono essere preventivamente concordate. Quindi, il genitore sul quale grava il pagamento deve prima informare l’altro per iscritto. In mancanza di risposta, la spesa si considera accettata e, di conseguenza, dovrà essere rimborsata (al 50%). Chi non intende pagare deve motivare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Ovviamente, il rimborso è subordinato alla prova degli esborsi effettivamente sostenuti (quindi, sono necessari gli scontrini, le ricevute, ecc.).
La Cassazione [1], tuttavia, è intervenuta di recente sulla questione ed ha precisato che il genitore collocatario o affidatario del minore può farsi rimborsare anche le spese straordinarie per le quali l’altro non era d’accordo. Il rimborso, però, è ammesso a patto che non si tratti di spese voluttuarie, ma che rispondano agli interessi del figlio e siano compatibili con le condizioni della famiglia. Se l’altro genitore poi si rifiuta di contribuire, allora toccherà al giudice verificare l’utilità degli esborsi.
Spese per i figli: cosa fare se il genitore non paga? Abbiamo detto che mentre le spese ordinarie sono coperte dall’assegno di mantenimento, quelle straordinarie vanno sostenute di volta in volta in base alle esigenze del minore. Se l’altro genitore non intende pagare deve esprimere subito un valido dissenso, altrimenti sarà il giudice a dirimere la questione. Da laleggepertutti.it
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