L’elemento soggettivo reato di omissione di assistenza in caso di sinistro stradale, può essere integrato dal dolo eventuale, il quale è riscontrabile dall’atteggiamento del prevenuto che avendo causato il sinistro, inizialmente si accosta all’auto tamponata, lasciando intendere di voler controllare i danni e le lesioni e successivamente si sia dato alla fuga, nonostante il rischio di lesioni riportate dai soggetti presenti nell’altra vettura.Tribunale Napoli sez. III, 13/05/2020, n.3043
Il reato di fuga, ex art. 189, commi 1 e 6, c.d.s., si concretizza nella condotta di colui che, in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato danno a persone, effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione né quella del veicolo. Il dovere di fermarsi sul luogo dell’incidente infatti deve durare per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle prime indagini per identificare il conducente e il veicolo coinvolto.Cassazione penale sez. IV, 25/09/2019, n.43207
Il delitto di fuga si configura anche nel caso in cui colui che, in occasione di un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento e da cui sia derivato un danno alle persone, effettui sul luogo una sosta momentanea del tutto insufficiente alla sua identificazione e a quella del veicolo.Cassazione penale sez. IV, 28/03/2018, n.18406
In tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all’art. 189, comma 7, cod. str., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma 6 del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.
In tema di reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone, affinché il precetto dell’obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l’agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell’accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell’accaduto e di eventuali azioni risarcitorie.
(Nella specie, in cui l’imputato si era fermato dopo aver investito un pedone ed era rimasto sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dell’ambulanza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato senza accertare se, nel dato contesto di fatto, fosse possibile o meno per lo stesso lasciare i propri dati identificativi alla donna ferita o ad altra persona, prima o dopo l’arrivo dell’ambulanza, e quanto tempo dopo l’incidente fosse sopraggiunta la polizia municipale, non essendo esigibile un’attesa senza termine dell’arrivo sul posto degli operatori di polizia).Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n.9212
In tema di circolazione stradale, solo l'”utente della strada”, da intendersi come colui che attivamente ne fa uso, può essere autore dei reati di omissione dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di incidente, di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada., sicché – eccetto i casi di concorso nel reato – deve escludersi la responsabilità per tali reati del semplice “trasportato”, in quanto soggetto che non fa uso attivo della strada.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del trasportato omettendo qualsivoglia riferimento alla sussistenza di una condotta di sollecitazione o di rafforzamento della volontà del conducente alla fuga e all’omissione di soccorso).Cassazione penale sez. IV, 21/03/2019, n.26888 Da la legge per tutti.
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