13 Oct
13Oct

STUDIO LEGALE ARIELLO

Articolo del P.Avv.Cecere Maria.

il 2020 sarà sicuramente un anno che ricorderemo non soltanto per l'emergenza Corona Virus che ha irrimediabilmente cambiato le nostre vite sia dal punto di vista lavorativo che relazionale, ma in special modo per tutti i risvolti negativi che l'emergenza stessa ha generato.Orbene, parliamo in questo caso dell'utilizzo costante delle mascherine, del divieto di assembramento che tutt'oggi vige e soprattutto dell'obbligo di distanziamento. 

Cosa succede quindi, se si violano tali divieti imposti nonchè ribaditi con maggior forza con l'ultimo Decreto Conte, nel Dpcm del sette ottobre 2020 e quale forma di difesa è concessa al cittadino che si vede notificata una multa Covid19 per non aver correttamente indossato la mascherina oppure, ancora,  non aver rispettato il divieto di assembramento così come sancito dal governo????


Quando e come si possono contestare le multe causa Covid19??? 


Dapprima, precisiamo che per "multe Covid-19" vanno intese quelle sanzioni amministrative ricevute, per non aver correttamente rispettato la normativa esistente, inerente l'emergenza Corona virus e che dunque impedirebbero una negativizzazione dello stesso nonchè una netta  una diminuzione dei contagi.

Ricorso e tempi da rispettare per contestare la multa per mancato utilizzo della mascherina quando e dove è obbligatoria.

In questa guida vedremo quali sono i motivi che rendono la sanzione contestabile, termini e modi per fare ricorso ed evitare di pagare l’importo della multa stabilito nel decreto Io resto a casa: da quattrocento a mille euro (a discrezione delle Forze dell’ordine) 


Queste le parole del Ministero dell’Interno:

“Avverso il verbale sono ammessi scritti o documenti difensivi (entro 30 giorni ai sensi dell’art. 18 l.689/81), direttamente all’organo accertatore, ma in tal caso, ove non accolte le tesi difensive, non si potrà beneficiare dello sconto del 30% né della misura ridotta ma la sanzione sarà determinata tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista. Solo avverso l’Ordinanza di potrà presentare ricorso al Giudice di Pace (art.6 D. Lgs. 150/11) entro 30 giorni.”

Nello specifico il ricorrente deve affermare (e provare) che era un soggetto esonerato dall’obbligo, quindi bambini al di sotto dei 6 anni, disabile con patologia incompatibile con la mascherina o un suo accompagnatore, oppure che si trovava in una delle circostanze in cui la mascherina all’aperto può essere abbassata:

  • mangiare
  • bere
  • fumare
  • durante l’attività sportiva intensa (jogging o andare in bici)
  • nei luoghi desolati (giardini, boschi e spazi aperti dove non c’è nessuno)

Entro il termine tassativo di 30 giorni dalla ricezione della sanzione, occorre inviare gli scritti difensivi alle Autorità indicate nel verbale della multa. Se la sanzione è stata emessa dai vigili urbani la contestazione va inviata al Comune; se emessa dalla Polizia provinciale alla Provincia, mentre per le multe fatte da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri la contestazione va inviata al prefetto o al giudice di pace. Il mezzo per proporre il ricorso è via PEC o raccomandata a/r.

La memoria difensiva deve contenere i dati anagrafici del ricorrente, la copia fronte retro di un documento d’identità e la descrizione della tesi difensiva, cioè dei motivi del ricorso.

L’Autorità che riceve gli scritti difensivi ha 5 giorni di tempo per accogliere le ragioni oppure respingerle, in tal caso emette un’ordinanza di ingiunzione e la multa sarà raddoppiata rispetto all’importo originale. In tal caso è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del rigetto. P.Avv. Cecere Maria.




Per maggiori informazioni scrivici una email oppure visita il nostro sito:

www.studiolegaleariello.it

Segui le nostre pagine Facebook ed Instagram: Studio Legale Ariello.