16 May
16May
Postato il di Avv.P.MariaCecere.

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Indennizzabili le malattie fisiche o psichiche contratte per disfunzioni organizzative.

 E’ recente l'ordinanza della Cassazione Civile, Sezione lavoro, dove è stato appurato che il “mobbing” o altre situazioni quali “scorretta organizzazione” lavorativa e/o sua esplicazione, possono comportare un rischio per la salute del lavoratore e dunque causare la nascita di malattie psichiche o fisiche. Orbene, di conseguenza, il lavoratore in questi casi sarà tenuto alla tutela della sua situazione personale e dunque a richiedere un adeguato ristoro dei danni subiti ovverosia il risarcimento dei danni, in questo caso, nei confronti dell'Inail (Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). .


La pronuncia della Cassazione.

“Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione”.  
Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8948/20, depositata il 14 maggio. La mancata indicazione della malattia tra i rischi tabellati non inficia l’indennizzo.
Articolo a cura del P.Avv. Maria Cecere.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 8948/20; depositata il 14 maggio)


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