25 Sep
25Sep

STUDIO LEGALE ARIELLO


Un tuo parente è morto lasciando un consistente patrimonio ma anche diversi debiti. Proprio perché temi che i creditori possano pignorare i tuoi beni e non vuoi affrontare ulteriori spese che, al momento, non puoi permetterti, hai deciso di rinunciare all’eredità, lasciandola a chi, al posto tuo, vorrà accettarla. Ti chiedi però quale effetto avrà la tua scelta: a chi andrà la quota di eredità che sarebbe spettata a te? Si accresceranno le quote degli altri eredi o ci saranno nuovi soggetti chiamati alla successione? Ad esempio, una persona con due bambini potrebbe chiedersi se, rinunciando all’eredità del padre, la stessa finisca ai propri figli (i nipoti quindi del defunto) oppure andrà divisa tra gli altri eredi che, in tal modo, vedranno aumentare le rispettive percentuali. Insomma, se si rinuncia all’eredità, chi subentra? La risposta non è così immediata e richiede un approfondimento.


Quali sono gli effetti della rinuncia all’eredità?

Con la rinuncia all’eredità, il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare sia nel patrimonio attivo che in quello passivo del defunto. Dunque, come non potrà ottenere la proprietà dei beni (mobili o immobili) lasciati dal de cuius, non dovrà neanche pagare i relativi debiti. L’erede rinunciante non può essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dal defunto. Per tale motivo neppure i debiti verso l’Agenzia delle Entrate per omessi versamenti di imposte e tributi possono essere posti a suo carico.

La rinuncia ha effetto retroattivo: pertanto chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.


La rinuncia è sempre revocabile a condizione che non siano decorsi i termini per l’accettazione dell’eredità (10 anni dall’apertura della successione). 

Non può più rinunciare all'eredità chi ha disposto del patrimonio del defunto: si pensi a un figlio che ha venduto l’auto del padre deceduto o ha prelevato dallo sportello del bancomat dopo la sua morte.

I termini per la rinuncia sono ampi: 10 anni dall’apertura della successione. Tuttavia, se si tratta di un soggetto che già aveva il possesso dei beni dell’eredità (pensa al figlio convivente con la madre), i termini sono più brevi: entro 3 mesi dal decesso è necessario fare l’inventario dei beni dell’eredità e, nei successivi 40 giorni, bisogna dichiarare se si accetta o meno l’eredità


Chi subentra nell’eredità in caso di rinuncia: se non c’è testamento

Volendo spiegare chi subentra se si rinuncia all’eredità, partiamo dall’ipotesi di una successione senza testamento (la cosiddetta «successione legittima» o «successione per legge» in quanto vengono applicate le regole per l’individuazione degli eredi dettate dal codice civile).


Nel caso in cui un soggetto – che avrebbe ereditato per legge, ossia in mancanza di testamento – rinuncia all’eredità la sua quota va a beneficio di altri soggetti chiamati per legge, i quali potranno decidere se accettare o meno.


Per comprendere meglio quello che andremo a spiegare più avanti è bene ricordare che esistono una serie di “gradini”, se così vogliamo chiamarli, di classi di eredi che hanno una maggiore o minore priorità. Ad esempio, al primo posto ci sono figli e coniuge. I figli prevalgono quindi sui fratelli e sui genitori del defunto; la loro presenza elimina il diritto degli altri a succedere. Se una persona, senza fare testamento, lascia un figlio, il coniuge e un fratello, l’eredità verrà divisa in quote uguali tra i primi due mentre al fratello non spetta nulla. Così, ad esempio, se il defunto lascia il coniuge e un genitore: il coniuge è erede universale.


Il Codice civile [1] indica sinteticamente quali sono le categorie degli eredi. Nella successione legittima l’eredità si devolve:


al coniuge e ai discendenti (figli e nipoti); 

agli ascendenti (genitori e nonni);

ai collaterali;

agli altri parenti sino al sesto grado; 

allo Stato.

All’interno di ciascuna di tali classi poi (si pensi a più figli) l’eredità si ripartisce per quote uguali tra i vari coeredi.


Torniamo ora alle regole di devoluzione dell’eredità in caso di rinuncia da parte di un erede. 

Se il chiamato che rinuncia all’eredità non concorre con altri coeredi (si pensi a un figlio unico oppure al coniuge superstite senza figli), il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore. In mancanza di questi ultimi l’eredità finisce allo Stato.

Se invece il chiamato rinunciante concorre con altri coeredi (in quanto era uno dei fratelli, o coniuge superstite con figli, ecc.), la quota di eredità va devoluta mediante il meccanismo della rappresentazione [2]: l’eredità passa ai suoi discendenti. 

Quindi, ad esempio, se muore un nonno e il figlio non accetta l’eredità, il diritto di accettare o rifiutare tale eredità passa al nipote (al figlio cioè del rinunciante). 

Se non ci sono figli, il diritto si trasferisce agli ascendenti. Ad esempio, se una persona muore e lascia un figlio, ma questi non ha a sua volta altri figli, nell’ipotesi in cui il figlio-erede dovesse rinunciare all’eredità, il diritto di accettare la sua quota scatterebbe in favore dei genitori del defunto. 

Se il meccanismo della rappresentazione non è possibile – perché mancano gli eredi che possono succedere in luogo del rinunciante – la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote (cosiddetto meccanismo dell’accrescimento in favore dei coeredi). 


Il discendente che eredita per rappresentazione (è cioè rappresentante) succede direttamente al defunto, con la conseguenza che l’eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato.

Chi subentra nell’eredità in caso di rinuncia: se c’è testamento

Se c’è un testamento e uno degli eredi rinuncia alla sua quota, la sua rinuncia fa sì che la devoluzione avvenga a favore del sostituito previsto ed indicato dal testatore. In pratica, è il testatore stesso a indicare a chi finisca la quota di un erede nel caso in cui questi rinunci. 

Ma il testatore potrebbe non aver previsto tale evenienza. Per cui, in mancanza di indicazione di sostituzione, troveranno applicazione, innanzitutto, le norme in tema di rappresentazione, come visto nel paragrafo precedente.

In caso di mancata applicabilità anche di questo meccanismo, la quota rinunziata andrà devoluta agli altri chiamati solidali per accrescimento, quando cioè con lo stesso testamento sono istituiti più eredi nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate.

Se non possono funzionare i tre rimedi appena esposti, l’eredità si devolve agli eredi legittimi. Da la legge per tutti.




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