Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente», questo il principio affermato dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Quello delle spese condominiali, infatti, può diventare un tema controverso, soprattutto con l’arrivo di un nuovo inquilino all’interno di uno stabile e il passaggio da un vecchio a un nuovo proprietario. Le indicazioni a livello giuridico sono però chiare in questo senso: le spese ordinarie ricadono sul nuovo arrivato, anche se precedenti all’acquisto dell’immobile, i lavori di manutenzione straordinaria, invece, devono essere sostenuti da chi era proprietario dell’immobile nel momento in cui l’assemblea condominiale ha dato il via libera per l’intervento.
Diverse sentenze della Cassazione emesse tra il 2017 e il 2018 confermano questa indicazione. In più, al momento della compravendita di un immobile le parti devono specificare al notaio la presenza o meno di delibere condominiali per l’esecuzione di lavori straordinari decisi prima dell’affare. In caso contrario infatti venditore e acquirente potrebbero, anche al momento del rogito, modificare i termini dell’accordo con una riduzione del prezzo di vendita. Purtroppo però accade spesso che il venditore non comunichi queste informazioni, con l’amministratore di condominio che quindi deve intervenire, come spiega l’articolo 1130 del Codice Civile, consegnando al notaio un documento scritto in cui si spiega la posizione del vecchio proprietario riguardo alle spese condominiali da saldare, eventuali giudizi pendenti sull’intero condominio o la presenza di delibere per l’esecuzione di interventi straordinari. Il responsabile del pagamento delle spese condominiali per i lavori straordinari è infatti la persona che risulta essere proprietaria del bene al momento dell’approvazione degli stessi ed è irrilevante che l’appartamento sia stato venduto prima che le spese siano state suddivise tra i condomini.f:corrieredellasera.it
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