Quando il datore di lavoro non paga, la prima cosa da fare è inviare una lettera di diffida ad adempiere al proprio datore di lavoro.
La lettera può essere scritta dal lavoratore personalmente o dal suo avvocato e deve contenere la richiesta espressa di pagamento degli stipendi non pagati entro un termine stabilito dal creditore.
Chiaramente, quando è scritta da un avvocato è molto più persuasiva, ma anche quella del lavoratore può svolgere una funzione importante.
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Andiamo a vedere in cosa consiste la diffida ad adempiere, di quali elementi è composta e quali effetti produce.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione formale con cui il creditore fissa al debitore un TERMINE entro cui adempiere alla sua prestazione.
Il termine deve essere congruo e comunque non inferiore a quindici giorni, salvi usi diversi.
Il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte del destinatario.
Nel caso di stipendi non pagati, il lavoratore invia la diffida al datore di lavoro affinché quest’ultimo paghi gli arretrati entro il termine.
La comunicazione da inviare al datore di lavoro deve, quindi, contenere:
La dichiarazione di diffida ha carattere negoziale e produce l’effetto di mettere in mora il debitore.
Inoltre, interrompe il decorso della prescrizione che, per gli stipendi non pagati, è di cinque anni.
La comunicazione, come visto, produce i suoi effetti dal momento in cui è ricevuta dal destinatario.
A tal fine, è necessario che la diffida sia inviata con un mezzo che faccia prova della ricezione della comunicazione.
I mezzi che il lavoratore può utilizzare sono sostanzialmente due: Posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno A/R.
La comunicazione dovrà essere inviata nel primo caso all’indirizzo PEC del datore di lavoro. Nel secondo caso, la comunicazione deve essere inviata presso la sede.
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