L’art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.
Sono quindi prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità.
La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.
La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:
IL TESTAMENTO PUO’ ESSERE REVOCATO IN OGNI MOMENTO E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE.
Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:
IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle.
IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate.
IL TESTAMENTO SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento.
I TESTAMENTI SPECIALI: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.
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