26 Aug
26Aug

STUDIO LEGALE ARIELLO



Come noto, la legge italiana – ed in particolare la cd. “Legge 104” – riconosce al soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della predetta legge, determinati benefici. Al fine di attestare la presenza della disabilità o menomazione all’interno del contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, è necessario sottoporsi a una particolare visita medica svolta dalla Commissione operante presso l’Azienda USL (unità sanitaria locale). Il riconoscimento dello stato di handicap prevede uno specifico iter da seguire, che porta infine alla redazione di un verbale attestante la gravità della disabilità.

Ma cos’è il verbale Legge 104? Cosa accerta? E, soprattutto, come fare ricorso in caso di mancato riconoscimento della Legge 104? Nelle seguenti righe spieghiamo sinteticamente, innanzitutto, quali sono i passaggi preliminari da seguire per richiedere la visita medica, per poi entrare nel dettaglio del verbale.


Verbale Legge 104: come funziona l’iter

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente.

Prima ancora dell’inoltro della domanda all’INPS, l’interessato deve rivolgersi al medico curante per il rilascio del certificato introduttivo. Su tale certificato il medico attesta principalmente la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali. Il medico invia il certificato telematicamente. Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta indica il numero di certificato che il cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti. Da notare, inoltre, che il certificato ha validità 90 giorni.

Dopodiché è possibile passare all’invio vero e proprio della domanda telematica all’INPS, allegando il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando. Nella domanda bisogna indicare:

  • i dati personali e anagrafici;
  • il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità);
  • le informazioni relative alla residenza;
  • l’eventuale stato di ricovero.


Verbale Legge 104: la convocazione a visita

Dopo l’invio dell’istanza, la procedura informatica propone un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL. In questa fase, l’INPS ricorda alcuni limiti temporali:

  • 30 giorni per l’effettuazione delle visite ordinarie dalla data di presentazione della domanda;
  • 15 giorni in caso di patologia oncologica.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.

Verbale Legge 104: cos’è

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente. Possono partecipare alla visita un medico INPS e, eventualmente, un medico di fiducia del richiedente. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando:

  • l’esito;
  • i codici nosologici internazionali (ICD-9);
  • l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

Se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, è considerato definitivo. Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

Il verbale definitivo viene, poi, inviato al cittadino dall’INPS.


Verbale Legge 104: cosa accerta

Il verbale Legge 104 si presenta in duplice copia:

  • una contenente tutti i dati sensibili;
  • una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).

In particolare, il verbale riporta:

  • i dati identificativi dell’ASL di residenza;
  • l’intestazione del documento;
  • i dati identificativi del soggetto richiedente;
  • i dati che sono stati acquisiti dalla commissione per inquadrare la situazione;
  • la diagnosi;
  • il giudizio della commissione;
  • le disabilità rilevate;
  • l’esonero o non esonero dalle future visite di revisione;
  • la necessità di revisione del verbale;
  • i dati identificativi della commissione medica

Verbale Legge 104: il ricorso

In caso di mancato riconoscimento della disabilità, il richiedente può avanzare ricorso amministrativo oppure giurisdizionale.

È possibile fare ricorso amministrativo, se il verbale non è stato rilasciato per motivi socio-economici e amministrativi. In altri termini, il ricorso è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che riguardano i requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza. Esso può essere presentato online all’INPS, attraverso il servizio dedicato oppure tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Laddove non è stata riconosciuta la percentuale d’invalidità che si pensava di ottenere, è possibile fare ricorso giurisdizionale. Prima di tutto, occorre espletare la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), ossia un’analisi di verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio. L’istanza di accertamento tecnico preventivo va presentata entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Il termine per la presentazione del ricorso è perentorio, dopodiché sarà solamente possibile presentare una nuova domanda amministrativa. Dopodiché il giudice chiede formalmente all’INPS e al cittadino se vi sono contestazioni, fissando un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro cui presentarle. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile. A questo punto, si procede con il processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva, anch’essa inappellabile.(leggi oggi)



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