24 Apr
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Il caso: il tour operator deve risarcire i danni

Un turista acquista da un tour operator un pacchetto per una vacanza da trascorrere in un villaggio. Durante il soggiorno subisce una rapina da parte di una persona che, introdottasi all’interno del villaggio, lo aggredisce con un violento pugno allo scopo di rubargli un prezioso orologio. Il turista fa quindi causa al tour operator al Tribunale di Campobasso chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Il Tribunale accoglie parzialmente la sua richiesta, condannando il tour operator al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al valore stimato dell’orologio sottratto dal rapinatore, ma non a quello di natura non patrimoniale relativo sia alle lesioni personali subite dal turista nel corso della rapina sia al danno conseguente all’interruzione del soggiorno turistico non goduto per tutto il periodo programmato. (cd. danno da vacanza rovinata).

In secondo grado la Corte di Appello di Campobasso riconosce invece al turista anche il risarcimento per le ulteriori somme richieste, sia per il danno da lesioni subite ad opera del rapinatore sia per il costo della vacanza non goduta.

Il tour operator si rivolge alla Cassazione che, in un’ordinanza, gli dà torto con le seguenti motivazioni: 

  • nel caso in esame, come accertato dai giudici di merito, si è verificata una carenza nella vigilanza della struttura turistica, che ha consentito al rapinatore di introdursi nel villaggio e di aggredire un ospite;
  • per quanto riguarda il risarcimento dei danni, la sentenza della Corte d’Appello è in linea con i precedenti della Suprema Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito da chi invoca il risarcimento.

L’ordinanza della cassazione è la seguente: Cassazione,  Sezione VI civile,  ordinanza 16 marzo 2017, n. 6830.


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