Chi vive in un condominio senza uno spazio comune destinato a stenditoio e non ha la possibilità di asciugare il bucato in casa con un'asciugatrice o un deumidificatore è bene che inizi a farsi delle domande su come può risolvere questo problema.
Può sembrare strano infatti, ma stendere le lenzuola in un condominio, facendole penzolare giù da un balcone, può creare non pochi problemi.
Ci sono precise regole da rispettare, che possono essere stabilite dal regolamento condominiale o da quello comunale e che, se non rispettate, possono avere anche conseguenze di natura penale.
Vediamo quindi come ci si deve regolare quando si deve stendere il bucato in un condominio.
La prima cosa da fare per capire come si possono stendere le lenzuola in condominio è vedere che cosa stabilisce il regolamento Condominiale.
Attenzione però perché solo un regolamento contrattuale approvato all'unanimità può porre limiti ai diritti dei proprietari dei singoli appartamenti e a coloro che, ne diventano proprietari in seguito.
Come affermato dalla Cassazione in diverse occasioni però, la clausola del regolamento contrattuale che pone limiti specifici su come stendere le lenzuola in condominio è vincolante nei confronti del nuovo proprietario se al momento della compravendita è stata richiamata nell'atto d'acquisto, annotata nei pubblici registri immobiliari o se il notaio ha provveduto ad allegare il regolamento che la contiene al rogito.
Può accadere però che il regolamento contrattuale del condominio nulla disponga sulle regole da rispettare per stendere le lenzuola.
In questo caso il secondo passo da fare è controllare cosa stabilisce il regolamento di polizia urbana del Comune.
Non è infrequente infatti che, soprattutto nei centri storici, i Comuni vietino ai proprietari delle abitazioni e dei condomini di stendere la biancheria dalle terrazze, per motivi di decoro architettonico.
Qualora poi né il regolamento condominiale né quello di polizia urbana forniscano indicazioni chiare su come stendere le lenzuola in Condominio è necessario fare riferimento ad alcune regole generali del Codice Civile, oltreché al buon senso.
Questo perché quando si stendono i panni, soprattutto se li si lascia penzolare dal balcone, si può violare il divieto posto dall'art. 844 del codice civile che si occupa delle immissioni.
La sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 9868/2005 ha infatti stabilito che "costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condomino che sia solito lasciare ad areare ed asciugare fuori dal proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell'appartamento sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi regolarmente l'aria".
Il Giudice di Pace, nell'enunciare questo principio, fornisce un'importante indicazione per dare una risposta al quesito che ci siamo posti all'inizio e che si rifà alle regole generali in materia di proprietà.
Le disposizioni su luci e vedute disciplinate dall'art. 900 c.c. sancisce in effetti che: "Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente".
Dalla lettura della sentenza e dalla norma richiamate appare evidente che la regola per stendere le lenzuola in modo da non ledere i diritti del proprietario dell'appartamento sottostante prevede che si possano sciorinare, ma ben piegate, in modo che non tolgano luce e aria.
Nello stendere i panni fuori dal balcone sarebbe buona regola in particolare stenderli in modo che la loro lunghezza non superi quella del proprio terrazzo, anche se la giurisprudenza, alla luce degli spazi ridotti delle attuali costruzioni ha chiarito che la distanza minima di tre metri vale in senso orizzontale e non in senso verticale.
Conclusione che non legittima in ogni caso condotte che possano recare danno ai proprietari del piano di sotto.
Nel caso in cui poi le lenzuola stese, oltre a togliere luce e visuale, gocciolino sul terrazzo sottostante, a meno che il proprietario dell'appartamento soprastante non sia titolare di una specifica servitù in tale senso, è possibile agire penalmente. L'art. 674 c.p punisce difatti il getto in un luogo privato o di uso altrui, di cose atte a imbrattare o a molestare le persone.
Occorre infine ricordare che il divieto di stendere le lenzuola può essere sancito dal Regolamento Condominiale o dal Regolamento di Pubblica Sicurezza, come già anticipato, per motivi di decoro.
Al riguardo però la nota ordinanza della Cassazione Civile n. 1326/2012 ha precisato che non "rileva, ai fini del decoro architettonico, l'apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo dell'edificio e rimovibile.
Ai fini della tutela previsto DALL'ART 1120 C.C. comma 2 in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale, devono essere alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità".
Chiaro quindi che, stendere le lenzuola dal balcone ricorrendo a stenditoi esterni che sporgono dallo stesso può essere contestato anche per lesione del decoro architettonico dell'edificio, a condizione che le strutture adoperate siano installate in modo permanente e alterino effettivamente e in modo significativo l'armonia dell'edificio. Da condominioweb.
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