18 Nov
18Nov


STUDIO LEGALE ARIELLO


L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Il beneficio è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L’articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.Novità: rispetto all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE


COME FARE DOMANDA.

REQUISITI:

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);residenza in Italia;convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).La misura dell’assegno è calcolata in funzione del valore dell’ ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
Per gli eventi del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).
In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del d.p.r. 445/2000) e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere l’assegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.
È opportuno che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità.
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’ ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.
Per gli eventi del 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).
Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale) o con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente.
All’atto della regolarizzazione dell’ ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato con l’eventuale differenza ove spettante.
QUANDO FARE DOMANDALa domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
COME FARE DOMANDALa domanda di assegno si presenta all’INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta d'identità elettronica al servizio Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino).
In alternativa, si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.Attraverso i canali sopra indicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN). Per comunicare una variazione del codice IBAN o la modalità di pagamento (es. da bonifico domiciliato a conto corrente) è necessario allegare il modello SR/163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.
Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.



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