Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 7 maggio – 28 giugno 2019, n. 17443 ribadendo la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
La valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. sent. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 del 2018). Infatti, l’art. 2051 c.c. impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al custode, fondato sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare. Del pari, sussiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che impone al soggetto di adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
Il meccanismo probatorio contenuto nell’art. 2051 c.c. postula che:
Inoltre, in varie pronunce (Cass. 4160/2019; Cass. 4161/2019), la Corte ha ricordato che, dalla lettera della norma, si ricavano due corollari:
In relazione al primo punto, si ricorda che l’art. 2051 rappresenta una forma di responsabilità oggettiva in cui «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (Cass. 15383/2006). Circa il secondo aspetto, la cosa non deve rappresentare una circostanza esterna neutra o un elemento passivo della serie causale. L’evento deve essersi verificato nell’ambito «del dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa». In buona sostanza, benché inerte, la res deve avere un ruolo nel processo causale. Ciò non avviene, se la cosa rappresenta un elemento neutro o passivo (Cass. 13392/2018). Nel caso in esame, la cosa custodita (ossia la strada dissestata) è stato mero teatro dell’incidente che, dal “modo di essere fisico della strada, non ha ricevuto alcun contributo causale”. Il sinistro è stato cagionato dalla condotta imprudente tenuta dal danneggiato e non ha ricevuto alcun contributo eziologico oggettivo dalla sua conformazione fisica o dalle sue condizioni di manutenzione.
Per maggiori informazioni scrivici una email oppure visita il nostro sito: http://www.studiolegaleariello.it
Segui le nostre pagine Facebook ed Instagram: Studio Legale Ariello.