15 Apr
15Apr
Sappiamo quanto sia tutt’altro che infrequente  l’episodio di caduta nel caso in cui il manto stradale irregolare o dissestato. In questo articolo ci occuperemo di ricercare le eventualità che rilevano in un caso,come quello di specie, di caduta a causa di manto stradale irregolare o di buca stradale e dunque, risalire alle possibili cause e di conseguenza a chi sia il soggetto responsabile per l’accaduto e se ed in quali casi il comune sia tenuto al risarcimento. Innanzitutto La condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l’evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il Comune, titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 7 maggio – 28 giugno 2019, n. 17443 ribadendo la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).

Situazione prevedibile ed evitabile dal danneggiato

La valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. sent. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 del 2018). Infatti, l’art. 2051 c.c. impone un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al custode, fondato sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare. Del pari, sussiste un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che impone al soggetto di adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile». 


Riparto dell’onere probatorio 

Il meccanismo probatorio contenuto nell’art. 2051 c.c. postula che: 

  • la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, sia fornita dal danneggiato;
  • la prova dell’interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito, sia data da parte del custode.

Inoltre, in varie pronunce (Cass. 4160/2019Cass. 4161/2019), la Corte ha ricordato che, dalla lettera della norma, si ricavano due corollari:

  1. l’irrilevanza del comportamento del responsabile-custode;
  2. l’inserimento della cosa custodita nel nesso causale.

In relazione al primo punto, si ricorda che l’art. 2051 rappresenta una forma di responsabilità oggettiva in cui «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (Cass. 15383/2006). Circa il secondo aspetto, la cosa non deve rappresentare una circostanza esterna neutra o un elemento passivo della serie causale. L’evento deve essersi verificato nell’ambito «del dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa». In buona sostanza, benché inerte, la res deve avere un ruolo nel processo causale. Ciò non avviene, se la cosa rappresenta un elemento neutro o passivo (Cass. 13392/2018). Nel caso in esame, la cosa custodita (ossia la strada dissestata) è stato mero teatro dell’incidente che, dal “modo di essere fisico della strada, non ha ricevuto alcun contributo causale”. Il sinistro è stato cagionato dalla condotta imprudente tenuta dal danneggiato e non ha ricevuto alcun contributo eziologico oggettivo dalla sua conformazione fisica o dalle sue condizioni di manutenzione.


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