10 Oct
10Oct

STUDIO LEGALE ARIELLO




Debito non dovuto: il debitore ha 40 giorni per presentare opposizione al decreto 

ingiuntivo.


Con una fattura si può andare dal giudice e ottenere un ordine di pagamento nei confronti del debitore senza che quest’ultimo ne sappia nulla. Possibile, anche se la fattura è un documento creato unilateralmente dal creditore? Sì: lo prevede il codice di procedura civile [1] che disciplina il cosiddetto «decreto ingiuntivo». Ma attenzione a non farsi ingannare dalle apparenze: ciò non costituisce una violazione del diritto di difesa del debitore né autorizza un imprenditore a emettere fatture nei confronti di chicchessia senza avere ragioni di credito. C’è sempre tempo per contestare una fattura non dovuta ed, eventualmente, presentare l’opposizione al decreto ingiuntivo. La legge – è vero – parte dal presupposto che difficilmente si può essere tentati di emettere una fattura e pagare le relative tasse se non c’è un rapporto contrattuale sottostante. Ed al fine di accelerare la procedura di recupero crediti viene subito concessa al creditore l’ingiunzione di pagamento; ma questa non ha alcun valore se non viene notificata al debitore e non si danno a quest’ultimo 40 giorni di tempo per opporsi. Ma procediamo con ordine e vediamo come contestare una fattura non dovuta.


Se una persona ti invia una fattura con una richiesta di pagamento, il metodo migliore per contestarla è scrivere una raccomandata a.r. o una email di posta elettronica certificata in cui ti opponi alla stessa mettendo in discussione l’entità dell’importo o la stessa esistenza del credito. Non ci sono termini entro cui contestare una fattura non dovuta; per cui la risposta può essere spedita in qualsiasi momento, tenendo tuttavia conto che se il creditore non si è fatto vivo per 10 anni, il suo credito è caduto in prescrizione e, oltre alle motivazioni nel merito della richiesta, si può anche far valere la “scadenza” del suo diritto. 


Quando si contesta un credito sarà necessario indicare gli estremi della fattura ricevuta e le motivazioni per cui essa non è dovuta.

Abbiamo anticipato che il termine di prescrizione della fattura è di solito di 10 anni. Se però attiene ad attività professionali la prescrizione è di 3 anni (ad esempio la fattura dell’avvocato, del commercialista, del medico). Per pagamenti da fare annualmente o a frazioni inferiori (ad esempio un abbonamento a una pay-tv o una bolletta) la prescrizione è di 5 anni.


Presentando la semplice fattura, il creditore può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo. Alla procedura di emissione decreto ingiuntivo il debitore non partecipa, ma entro 60 giorni dall’emissione del decreto quest’ultimo gli deve essere notificato. Se la notifica arriva dopo il 60° giorno, il decreto ingiuntivo è nullo. 


Nei 40 giorni successivi al ricevimento del decreto ingiuntivo il debitore può opporsi. Dopo la prima udienza il giudice invita le parti a tentare un accordo di mediazione davanti a un organismo della stessa città, sempre che il debito non superi 20mila euro.

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo, inizia una vera e propria causa. Non sarà però il debitore a dover dimostrare che la fattura non è dovuta, ma il creditore a dare prova al giudice che la fattura è stata legittimamente emessa per una prestazione eseguita (un servizio, la vendita di merce, ecc.). Quindi, il fatto che sia il debitore a dover presentare l’opposizione, non toglie che l’onere della prova dell’esistenza e dell’entità del credito spetti comunque in capo a chi ha emesso la fattura.

Resta il fatto che il debitore dovrà anticipare le mosse del creditore e procurarsi le prove contro eventuali richieste di pagamento anche se non dovute. Eventuali contestazioni possono attenere ad esempio:

  • alla nascita dell’obbligazione: le parti erano d’accordo per la gratuità della prestazione e ciò nonostante è stata emessa la fattura;
  • l’esecuzione della prestazione: le parti erano d’accordo per una determinata qualità o livello tecnico della prestazione mentre questa è stata compiuta non a regola d’arte;
  • i tempi della prestazione: le parti erano d’accordo che la prestazione dovesse essere eseguita entro un predeterminato termine massimo scaduto però il quale è stato perso ogni interesse all’esecuzione dell’attività;
  • l’entità del credito: le parti erano d’accordo per un determinato importo mentre invece è stato fatturato un corrispettivo superiore;
  • l’avvenuta estinzione del debito: il debitore ha già corrisposto l’importo riportato nella fattura.
    Da la legge per tutti.



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