28 May
28May
Postato il di Avv.MarioAriello.

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Il Codice del Consumo agli artt. 128 e segg. stabilisce in capo del venditore l’obbligo di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”. In caso contrario, su di esso grava la responsabilità per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene e che gli venga denunciato dal consumatore entro due mesi dalla scoperta. Tale diritto era già previsto, ancor prima delle disposizioni del Codice del Consumo, nel Codice Civile che all’art. 1490 c.c. impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Queste disposizioni rientrano tra quelle che il legislatore fornisce per tutelare i consumatori dai difetti e dai vizi che possono presentare i beni di consumo una volta acquistati. Esistono due tipi di garanzie: 1. legale: è prestata direttamente dal venditore; 2. commerciale: è facoltativa, ma se prevista deve essere prestata dal produttore.

I diritti che il consumatore vanta verso il rivenditore e il produttore rappresentano le garanzie sui beni di consumo acquistati (ossia quelli che producono una utilità diretta per il consumatore: ad es., un elettrodomestico, un vestito ecc.), dei cui difetti risponde, in forza del contratto d’acquisto, esclusivamente il rivenditore.
Il produttore può essere chiamato a rispondere qualora abbia offerto apposita garanzia.
Una diversa  e particolare responsabilità è prevista per il produttore quando il prodotto è difettoso, ossia quando il prodotto non offre la sicurezza che si può attendere. 


Garanzia legale per difetto di conformità.

La garanzia legale è:

  1. obbligatoria per legge;
  2. è valida due anni dalla consegna del bene;
  3. è inderogabile;
  4. può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene di consumo presenti una difetto di conformità rispetto al contratto di vendita.
     

Essa entra in gioco ogni volta in cui il consumatore riscontra una differenza tra le caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle dell’articolo acquistato.
Si tratta di una garanzia per i difetti di conformità o vizi di mancanza di caratteristiche promesse e riguarda un problema che ha caratterizzato il bene fin dall’origine.
Per essere conforme un bene deve essere:

  • idoneo all’uso al quale servono beni dello stesso tipo;
  • idoneo all’uso voluto dal consumatore, dichiarato al venditore al momento della vendita e da questi accettato;
  • conforme alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore e possedere le qualità descritte;
  • possedere le qualità mostrate attraverso un campione o un modello.
     

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita.
La garanzia legale, in definitiva, copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale  adire i difetti originari del prodotto che si manifestano nell’arco dei 24 mesi, con esclusione dei difetti sopravvenuti. 


Garanzia commerciale.

Accanto alla garanzia legale di conformità, obbligatoria e inderogabile, l’art. 132 del Codice del Consumo prevede la possibilità di offrire, gratuitamente oppure a pagamento, una garanzia convenzionale che non può limitare o escludere quella legale e che può comprendere servizi aggiuntivi di assistenza (per esempio la copertura in caso di furto).
Essa si affianca alla garanzia legale e di solito viene offerta dal produttore ed è relativa al buon funzionamento della cosa acquistata.
Essa:

  1. si aggiunge alla garanzia legale;
  2. è facoltativa: ma una volta offerta diventa vincolante per chi l’ha proposta;
  3. può essere libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione territoriale;
  4. non può in alcun modo limitare i diritti del consumatore, ma può solo ampliarli.
     

La garanzia commerciale non assicura l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non presentino difetti per effetto dell’uso protratto: la durata di essa è comunque limitata a dodici mesi, tranne eccezioni esplicitamente segnalate dal produttore in fattura o sul certificato di garanzia.
Non esiste alcun diritto a richiedere la garanzia se il difetto o il danno è stato provocato da un utilizzo non conforme:

  • riparazioni o interventi eseguiti da parte di persone non autorizzate dal produttore;
  • manipolazione di componenti dell’assemblaggio;
  • difetti o danni provocati da caduta, rottura, fulmine o infiltrazione di liquidi.

Il cliente, per esercitare i suoi diritti, ha l’onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui l’ha constatato.
Nel caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data dell’acquisto del bene originario. 


Responsabilità del venditore e del produttore.

Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetti dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore).
In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere.
Di qui derivano due conseguenze:

  1. sono illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente al centro di assistenza o alla casa produttrice del prodotto;
  2. sono illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano diritti del consumatore, anche nel caso in cui vi sia un consenso di quest’ultimo indicato nel contratto di vendita.

L’art. 131 del Codice del Consumo prevede, infatti, che il venditore possa rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di conformità tramite la cd. azione di regresso.
La norma prevede, infatti, il diritto del rivenditore, di rivolgersi a ritroso alla catena distributiva per chiedere il rimborso di quanto ha dovuto prestare al cliente finale in base alla garanzia.
Il consumatore non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve rivolgersi direttamente al rivenditore finale che è il soggetto con il quale ha contrattato e che ha potuto raccogliere le sue richieste sulla destinazione ad un uso particolare del prodotto e rendersi conto delle sue aspettative. 


Denuncia dei difetti.

Nell’ipotesi in cui il venditore si rifiuti di garantire l’assistenza al cliente il consumatore deve:

  1. denunciare al venditore il difetto di conformità il prima possibile e comunque entro due mesi dalla scoperta. Il consumatore può formulare direttamente la denuncia per iscritto con lettera raccomandata, via mail o fax oppure può rivolgersi alla Camera di Commercio o ad una associazione di consumatori. La comunicazione non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha nascosto;
  2. se la denuncia non ha avuto esito positivo può scegliere di attivare delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di Commercio o le Associazioni dei consumatori;
  3. può agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore;
  4. può segnalare all’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato i casi di pratiche commerciali scorrette tra cui rientra la violazione dei diritti riconosciuti in tema di garanzia post vendita.

L’art. 130 del Codice del Consumo prevede che il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante due tipi di rimedi:

  1. riparazione o sostituzione con un bene analogo che sono finalizzate al ripristino della conformità;
  2. riduzione del prezzo e risoluzione del contratto cui bisognerebbe ricorrere quando le prime due siano impossibili o troppo onerose (per esempio il rimedio è impossibile se si chiede la riparazione del bene ma non esistono più i pezzi di ricambio).
     

Le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate in un termine congruo e non devono creare pregiudizio per il consumatore: la scelta tra le due è lasciata al cliente.
Nel caso in cui il rimedio non sia posto in essere in un tempo ragionevole, il consumatore ha diritto di chiedere, ancora una volta a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto: ovviamente non è tenuto a sostenere alcuna spesa, né per spedizioni, né per materiali, né per mano d’opera.f:dirittierisposte


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