01 Jun
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Si chiama “trauma da distorsione del rachide cervicale” ma, in fin dei conti, la conosciamo tutti come il classico “colpo di frusta” che può essere subito in caso di un comune tamponamento stradale. Ma è possibile richiedere il risarcimento dei danni in caso di colpo di frusta? Quali sono i “requisiti”? Cerchiamo di saperne un po’ di più, prendendo anche spunto da una recente sentenza del Tribunale di Roma che arricchisce di aspetti valutativi il già complesso tema.

Che cosa è il colpo di frusta

Il colpo di frusta, o trauma del rachide cervicale, è una lieve lesione ai tessuti molli del collo. Quel che si viene a creare è una condizione di dolore e di rigidità del collo e della spalla, mal di testa, vertigini, dolore esteso alle braccia, e così via. Fino a qualche anno fa, in caso di tamponamento stradale era sufficiente recarsi al pronto soccorso lamentando tali sintomi a seguito dell’incidente per vedersi diagnosticato il trauma in questione: quanto bastava per poter far richiesta di un risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa… con ciò che ne è derivato: esplosione di potenziali truffe assicurative e conseguenze innalzamento dei premi in polizza.

La stretta del decreto legge 1/2012

Per poter arginare il fenomeno delle truffe assicurative si è reso necessario Dl 1/2012, laddove si evince che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione“.

Insomma, in altri termini in caso di presunte microlesioni non è più sufficiente il solo certificato del pronto soccorso o del medico che riscontri il trauma al collo o alla spalla, ma è necessario anche che tale trauma sia accertato mediante una radiografia, una Tac, una risonanza.

Una simile stretta ha ovviamente posto un drastico freno alle pratiche scorrette di coloro che, magari con il supporto di un medico compiacente, ottenevano certificati e diagnosi false con il quale gli veniva diagnosticato – appunto – il colpo di frusta. Di contro, una simile stretta è andata a pregiudizio di tutti coloro che hanno realmente subito delle lesioni di lieve entità, e che per potersi veder riconosciuto il diritto al risarcimento devono passare attraverso procedure di diagnosi strumentale.

Come ottenere il risarcimento per il colpo di frusta

Chiarito quanto precede, ricordiamo che per poter ottenere il risarcimento per il colpo di frusta è innanzitutto necessario compilare il c.d. “modulo Blu” che, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, può valere come consatazione amichevole di sinistro (se ve ne sono, è utile anche acquisire testimonianze di persone presenti al momento dell’incidente).

Nello stesso giorno dell’incidente (o comunque in quelli immediatamente successivi) è bene poi recarsi in una struttura ospedaliera e clinica per poter accertare le lesioni riportate mediante esami strumentali che sono idonei a individuare la lesione subita. Nell’ipotesi in cui la lesione risulterà effettivamente accertata, il medico emetterà i certificati di malattia fino a guarigione avvenuta, con postumi da valutare successivamente. Sarà così possibile inoltrare domanda di risarcimento alla propria assicurazione, attraverso le regole dell’indennizzo diretto. L’assicurazione potrà a questo punto nominare il medico legale che stimerà il danno subito a causa dellincidente, e la congruità delle spese mediche in relazione alla lesione.

Tribunale di Roma n. 13539/2016 – Colpo di frusta: accertamento con Tac necessario se prevista

In relazione a quanto sopra si noti come la giurisprudenza stia proseguendo su una strada di interpretazione piuttosto restrittiva del Cresci Italia. Un recente esempio è legato alla sentenza n. 13539/2016 del Tribunale di Roma, che ha precisato come se dagli atti di causa risulti mancante una Tac che al pronto soccorso è invece stata prescritta, l’automobilista che ha subito il tamponamento non ha diritto al risarcimento.

Con tale pronuncia, il Tribunale di Roma ha pertanto negato le risultanze della CTU, alla quale l’uomo si era sottoposto e che aveva rivelato la presenza di postumi invalidanti: se però non vi sono le risultanze dell’indagine per immagini che sono state prescritte dopo il sinistro, non è possibile accertare la distorsione del rachide cervicale, ovvero del “colpo di frusta” protagonista del nostro focus.

Cassazione n. 18773/2016: è il medico legale a valutare quali strumenti sono necessari per valutare il danno

Relativamente più morbida è la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18773/2016, pronuncia con la quale gli Ermellini ricordano che è il medico legale, in sede di accertamento, a valutare quali siano gli strumenti di cui si ha bisogno per poter valutare un danno, aprendo potenzialmente la strada per l’utilizzo di strumenti che siano diversi dai referti per immagini.

I giudici della Suprema Corte affermano infatti che il materiale normativo di cui al dl 1/2012 sia da “leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il DANNO BIOLOGICO sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

Il danno biologico da colpo di frusta è risarcibile

Sulla base di ciò, la Cassazione evidenzia – nella fattispecie di suo esame – “l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale – pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) – ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012″. Fonte consulenza legale italia.


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