Articolo A cura dell'Avv. Maria Cecere.
Ti è mai capitato di acquistare qualcosa che al momento della consegna o dell'utilizzo non fosse perfettamente conforme a quanto ti aspettassi?
Facciamo un esempio: hai intenzione di dare un nuovo tono alla tua casa, per esempio cambiando i mobili che l'arredano. Bene, a questo punto non ti resta che acquistare dei bei mobili che sembrano fare al caso tuo, tuttavia al momento della consegna ti rendi conto che in realtà tutto è un disastro!
Magari le ante non si aprono regolarmente , le dimensioni sono del tutto non confacenti... la qualità non era quella pattuita e così via..
Tali vizi potrebbero riguardare qualsivoglia prodotto: cellulare, automobile, oggetti d'arredo persino un immobile o ancora dei prodotti commestibili! Insomma la casistica è davvero infinita... Parliamo dunque dei cosiddetti vizi redibitori!
Ma cosa intendiamo per vizi redibitori?
Lo so, lo so .. sei pront* a chiedermi ma cosa vuol dire prima di tutto il termine "redibitorio"?????
Redibitorio vuol dire proprio restituzione, cui è finalizzata la stessa azione redibitoria.
Io acquirente, al momento dell'acquisto, acquisto un prodotto che utilizzerò per un determinato uso cui può essere finalizzato il prodotto stesso, oppure per determinate qualità che lo caratterizzano.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
I vizi redibitori e la mancanza di qualità suppongono che la cosa sia precisamente quella contrattata e non cosa diversa. Cosa infetta da vizi, difettosa di qualità ma non aliud pro alio.
Ricordiamo che la necessità della tale qualità può risultare dalla richiesta del compratore accettata dal venditore ovvero da esplicita promessa del venditore. Può anche risultare dalla consapevolezza nel venditore dell'uso cui la cosa è destinata.
Il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione dell'art. 1495 cod. civ..
Poiché ha diritto alla risoluzione del contratto, il compratore, per difetto di qualità, può optare per ottenere il meno: la riduzione del prezzo.
E nei casi di mala fede o addirittura di clausole del tutto abusive che danneggiano ulteriormente l'acquirente??
Ai sensi del già citato art. 1490 del codice civile, “il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
È possibile imbattersi in qualche contratto di compravendita tra privati di beni mobili o immobili, nella cosiddetta clausola “visto e piaciuto”, con la quale l’acquirente rinuncia alla tutela legale in caso di vizi della cosa.
Si tratta di una clausola cosiddetta “vessatoria” nel senso che determina un forte squilibrio del contratto, a favore del venditore. La normativa impone che questa clausola debba essere espressamente sottoscritta, mediante il meccanismo della doppia sottoscrizione, altrimenti è inefficace ex art. 1341 deò Codice Civile.
Orbene, se sei arrivato alla fine di questo articolo , molto probabilmente sarai stato vittima di un cattivo acquisto che, ahimè, non ha soddisfatto le tue aspettative.
Dunque se non sai come agire, oppure credi di aver bisogno di aiuto , non esitare a chiederlo!
Inviaci un email descrivendo la tua problematica, sarà nostro compito ricontattarti il prima possibile!