Incidenti: in tema di risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, quando la lesione della salute è assai lieve, non può configurarsi alcun indennizzo.
Chi subisce la perdita di un parente può chiedere il risarcimento del danno morale conseguente a tale lesione affettiva: si parla, a riguardo, di danno parentale. Di recente, però, la Cassazione ne ha allargato i confini, riconoscendo tale diritto ai casi in cui il parente coinvolto nell’incidente abbia subìto non necessariamente la morte, ma anche lesioni personali, tali da rendere improseguibile il normale svolgimento della vita.
Una recente sentenza della Suprema Corte ,tuttavia, precisa le condizioni per poter chiedere il risarcimento. In particolare esso non spetta tutte le volte in cui la lesione della salute è assai lieve. Infatti, affinché ricorra il danno parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse. Circostanza, quest’ultima, che dovrà dimostrare il parente che intraprende la causa.
Tale onere della prova va adempiuto in modo puntuale e preciso, non potendo risolversi in semplici enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Dunque, in presenza di modesti postumi, anche se permanenti, è inimmaginabile pensare che venga compromesso il rapporto coniugale o parentale (nel caso di specie si era trattato di postumi permanenti del 5%).
Infatti, se dovessimo ragionare al contrario, si giungerebbe alla paradossale conseguenza per cui sarebbe necessario riconoscere sempre, anche per lievi lesioni, il diritto dei parenti al risarcimento del danno subìto dalla vittima: in questo modo si finirebbe per ampliare eccessivamente il numero dei soggetti aventi diritto al risarcimento.
Ricordiamo che, per poter parlare di danno parentale sono necessari due presupposti:
1. la lesione all’integrità familiare (tutelata dalla Costituzione);
2. la lesione alla solidarietà familiare, avuto riguardo sia alla vita matrimoniale che al rapporto parentale tra genitori e figli e tra prossimi parenti conviventi – ma anche non conviventi – “specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli”. Da la legge per tutti.
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