02 Mar
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STUDIO LEGALE ARIELLO


*Articolo a cura dell'Avvocato Maria Cecere.
fonte: Legge 392/1978.

Spesso gli attriti ed i disaccordi tra Locatore e Conduttore possono essere davvero numerosi, (con maggior chiarezza, si intende per locatore il soggetto che cede in locazione e dunque in "fitto"  il locale di cui è proprietario o di cui ha la disponibilità ad altro soggetto inteso come conduttore, il quale gode del bene locato tramite l'utilizzo e la disponibilità del bene stesso) e come è noto, si fanno più aspri con l'aumentare del quantitativo di denaro da sborsare a causa di eventuali spese di manutenzione oppure basti pensare a quei semplici "imprevisti" che possono accadere e che comportano un esborso di lieve o grande entità che sia.

Il quesito dunque che andremo ad affrontare e tentare di risolvere in questo articolo riguarda la distribuzione delle spese tra Locatore  e Conduttore ovverosia tra proprietario ed inquilino relativi al bene locato. Ma di quali spese stiamo parlando?

Ebbene, basti pensare alle spese condominiali, alle spese dovute all'utilizzo o manutenzione dell'ascensore, alle spese relative ad aggiusti interni inerenti l'immobile.

Per cercare una soluzione allora diamo un occhio alla disciplina dettata dalla legge 392 del 1978 e cioè della "Disciplina della Locazione degli Immobili Urbani"

Disciplina Delle Locazioni - StudioLegaleAriello

Come sempre è nella legge che troveremo tutte le risposte e le informazioni che cerchiamo, dunque prima regola: "mai affidarsi al sentito dire".

Apprenderemo così che la durata della locazione dovrà avere un lasso temporale di almeno quattro anni, che se siamo "inquilini" non potremo liberamente sublocare l'immobile del quale ci è stata data la disponibilità a chicchessia oppure ancora, che esiste la possibilità che il contratto di locazione si rinnovi in automatico tacitamente.. e così via...

MA TORNANDO A NOI... e delle spese chi si occupa?

Per semplificare il tutto, noi dello STUDIO LEGALE ARIELLO , vi lasciamo qui di seguito un semplice elenco, per farsi un'idea della giusta ripartizione delle spese. 

>Per oggi dubbio o necessità tuttavia è sempre consigliabile richiedere una consulenza al proprio Legale di fiducia oppure ad uno Studio Legale,  come il nostro, che si occupi della materia in oggetto. 


Spese a carico dell'inquilino: quali e quante sono

All'inquilino, come detto, spetta il pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, ovvero:

  • spese per luce, acqua, gas, aria condizionata, riscaldamento;
  • spese per la pulizia all'interno dell'appartamento;
  • spese per la fornitura di servizi comuni nel condominio;
  • spese per l'ordinaria manutenzione dell'ascensore.

Le spese a carico del proprietario

A carico del proprietario ci sono invece i pagamenti che non sono compresi nella cosiddetta "piccola manutenzione", a partire da quelle attività che riguardano gli spazi comuni e i condomini. Queste, nel dettaglio, le spese a cui deve provvedere:

  • spese per la manutenzione straordinaria delle facciate, dell'impianto elettrico, di quello idrico o del gas;
  • spese necessarie per sostituire un rubinetto in bagno oppure in cucina, ma anche quelle per sostituire la caldaia;
  • spese per la ristrutturazione o rifacimento del pavimento di casa;
  • spese per riparare porte, finestre, telai e le varie componenti della serranda;
  • spese per installare o cambiare un cancello;
  • spese per l'impianto di illuminazione;
  • spese per risistemare il tetto e rimettere in sesto gli intonaci;
  • spese per installare l'impianto della tv.

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