13 Apr
13Apr

In questo articolo cercheremo di capire quando un vicino può essere qualificato come “vicino rumoroso” e dunque quando l’amministratore di condominio può agire nei suoi confronti in violazione del regolamento condominiale ed ancora, quando è possibile ottenerne il conseguente connesso risarcimento del danno.

Innanzitutto bisogna capire quando è possibile far rumore e dunque quali sono gli orari condominiali destinati alla quiete ed al riposo. Il regolamento condominiale può stabilire le ore destinate alla quiete e al riposo. Solitamente le fasce orarie in cui è possibile far rumore sono: dalle 8.00 di mattina fino alle 13.00- dalle 16.00 fino alle 21.00. Al di fuori di queste, ogni rumore e schiamazzo può essere contestato in assemblea.

La norma civilistica. La previsione contenuta all’art. 844 c.c.- per cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi – trova applicazione anche in materia condominiale, allorché un condomino, nel godimento della proprietà comune ovvero di quella esclusiva (Cass. civ. II, n. 3090/1993), dia luogo ad immissioni acustiche moleste e dannose per le singole proprietà condominiali appartenenti agli altri comproprietari.

Il ricorso al giudice e la perizia fonometrica. Se il tentativo di dialogo non ha avuto gli esiti sperati, occorre rivolgersi a un legale. In questo caso, secondo un consolidato orientamento,non basta portare le testimonianze di altri condomini ma occorre fornire il risultato della perizia fonometrica appositamente redatta da un tecnico specializzato.

Grazie a questo intervento potrà essere stabilito con certezza se il rumore può qualificarsi come molesto perché supera la normale soglia di tollerabilità.

Tuttavia, recentemente, in ambito penale, la Cassazione ha precisato che l’integrazione del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone richiede che l’evento sia potenzialmente idoneo a arrecare oggettivamente disturbo alla collettività.
L’accertamento non richiede la disposizione di una perizia o consulenza tecnica da parte del giudice: è sufficiente l’emergere di elementi probatori di diversa natura, comprese le dichiarazioni di chi sia in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti a disturbo della pubblica quiete (Cass. pen. 1 marzo 2018 2018, n. 9361).

Risarcimento danni. Secondo i giudici,il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico “documentato”, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 Conv. Eur. Dir.

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