La normativa europea (art. 5 par. 3 reg. CE 261/04) stabilisce che, in caso di cancellazione o ritardo del volo, la compagnia aerea è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria al viaggiatore, tranne nel caso in cui il vettore dimostri che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali.
Il malessere del personale di bordo può essere ritenuto una circostanza eccezionale?
A questo interrogativo ha risposto il Tribunale di Milano, Sez. XI, con sentenza 12 novembre 2019, n. 10270 (testo in calce).
La fattispecie
Nel caso in esame due coniugi adivano il Giudice di Pace di Milano per ottenere riconosciuto il risarcimento previsto dalla normativa europea a causa di un ritardo di circa 10 ore del loro volo intercontinentale ed il successivo diniego espresso dal vettore aereo.
La sentenza, conclusasi con esito positivo per gli attori, veniva impugnata dalla compagnia aerea, introitando un giudizio avanti il Tribunale di Milano.
La compagnia aerea riteneva che il malore occorso al pilota (gastroenterite diagnosticata 32 ore prima della presunta partenza) avrebbe costituito una circostanza eccezionale ed imprevedibile, tale dal elidere la responsabilità del vettore; a sostegno di ciò veniva prodotto un documento dell’ENAC in ordine ad un reclamo sporto da una passeggera del medesimo volo degli attori. L’ENAC disponeva l’archiviazione del reclamo, ritenendo applicabile l’esimente di cui all’art. 5.3 del regolamento CE 261/04.
Il Tribunale, condividendo le argomentazioni dei coniugi, ha dapprima affermato che l’ENAC non è dotato “né di poteri decisori nelle controversie tra passeggeri e Compagnie aeree, né tanto meno di poteri di interpretazione autentica degli atti normativi dell’Unione Europea” ed, in ordine alla circostanza eccezionale, ha ritenuto che l’influenza che aveva colpito pilota rendendolo inidoneo a condurre un aeromobile “non costituisce una circostanza eccezionale che sfugga alla sfera di controllo e di organizzazione della Compagnia aerea, trattandosi, per contro, di un’evenienza non rara, considerata l’incidenza delle influenze virali soprattutto in determinati periodi dell’anno”.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che l’onere di provare di aver adottato ogni misura per evitare il ritardo grava esclusivamente sulla compagnia aerea (circostanza non dimostrata nel caso in esame), concludendo con il ritenere che “ nessuna esimente ricorre pertanto nel caso di specie” e confermando la sentenza nella parte relativa alla domanda di condanna del vettore al pagamento dell’indennizzo spettante ai passeggeri, ai sensi dell’art. Reg. CE n. 261/04, per il grave ritardo subito dal volo, quantificato in € 600,00 ciascuno ex art. 7 comma 1 lettera c del citato regolamento.
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